Art. 746 c.p.p. Effetti sull’esecuzione nello Stato

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. L’esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l’esecuzione nello stato richiesto e per tutta la durata della medesima.

2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello stato richiesto, essa è stata interamente espiata.
Visto, Il Ministro di grazia e giustizia
VASSALLI

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.