Art. 742-bis c.p.p. Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Il Ministro della giustizia vigila sull’osservanza delle condizioni eventualmente poste per l’esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.

Testo in vigore dal 31 ottobre 2017

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.