Art. 742-bis c.p.p. Poteri del Ministro della giustizia in materia di esecuzione della decisione nello Stato estero
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Il Ministro della giustizia vigila sull’osservanza delle condizioni eventualmente poste per l’esecuzione nello Stato estero della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento.