Art. 726-sexies c.p.p. Audizione mediante teleconferenza
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali, l’audizione del testimone o del perito che si trovi nello Stato e la cui comparizione davanti all’autorità richiedente non sia possibile od opportuna può essere eseguita mediante teleconferenza.
2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 726-quinquies, comma 8, nonché in quanto compatibili le ulteriori disposizioni del medesimo articolo.