Art. 726-bis c.p.p. Notifica diretta all’interessato

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Quando le convenzioni o gli accordi internazionali consentono la notificazione diretta all’interessato a mezzo posta e questa non viene utilizzata, anche la richiesta dell’autorità giudiziaria straniera di notificazione all’imputato residente o dimorante nel territorio dello Stato è trasmessa al procuratore della Repubblica del luogo in cui deve essere eseguita, che provvede per la notificazione a norma degli articoli 156, 157 e 158.

Testo in vigore dal 9 ottobre 2001

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.