Art. 671 c.p.p. Applicazione della disciplina del concorso formale e del reato continuato
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Nel caso di più sentenze o decreti penali irrevocabili pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona, il condannato o il pubblico ministero possono chiedere al giudice dell’esecuzione l’applicazione della disciplina del concorso formale o del reato continuato, sempre che la stessa non sia stata esclusa dal giudice della cognizione. Fra gli elementi che incidono sull’applicazione della disciplina del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.
2. Il giudice dell’esecuzione provvede determinando la pena in misura non superiore alla somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto.
2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 81, quarto comma del codice penale.
3. Il giudice dell’esecuzione può concedere altresì la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione. Adotta infine ogni altro provvedimento conseguente.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 671 c.p.p., collocato nel capo I del titolo III del libro X dedicato al giudice dell’esecuzione, consente di applicare dopo il giudicato la disciplina del concorso formale e del reato continuato (art. 81 c.p.) a reati giudicati con sentenze o decreti penali distinti. La norma rimedia a un effetto casuale della frammentazione dei procedimenti: chi ha commesso più reati in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, o con una sola azione, non deve subire il più severo cumulo materiale delle pene solo perché i fatti sono stati giudicati separatamente.
La ratio è di giustizia sostanziale ed eguaglianza: il trattamento sanzionatorio non deve dipendere dalle vicende processuali, ma dalla struttura unitaria della condotta o della deliberazione criminosa. Il giudice dell’esecuzione svolge così un’attività valutativa che normalmente spetterebbe al giudice della cognizione, con i limiti posti dal rispetto del giudicato.
Il testo ha subito due interventi. L’art. 5, comma 2, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 ha inserito il comma 2-bis, che estende alla fase esecutiva il limite minimo di aumento per i recidivi reiterati previsto dall’art. 81, quarto comma, c.p. L’art. 4-vicies del d.l. 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ha aggiunto al comma 1 il periodo secondo cui tra gli elementi rilevanti vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza.
Contenuto della disposizione
Presupposti e legittimazione (comma 1). Occorrono più sentenze o decreti penali irrevocabili, pronunciati in procedimenti distinti contro la stessa persona. La richiesta spetta al condannato o al pubblico ministero. Il limite è che la disciplina non sia stata esclusa dal giudice della cognizione: se questi ha già negato il vincolo tra gli stessi reati, il giudice dell’esecuzione non può riconoscerlo.
Tossicodipendenza. Lo stato di tossicodipendenza all’epoca dei fatti è indicato come elemento che incide sulla valutazione della continuazione: non crea un automatismo, ma impone al giudice di considerarlo quando sia stato allegato.
Determinazione della pena (comma 2). Il giudice ridetermina la pena individuando la violazione più grave e applicando gli aumenti per i reati satellite, senza superare la somma delle pene inflitte con le singole decisioni. L’art. 187 disp. att. c.p.p. precisa che si considera violazione più grave quella per cui è stata inflitta la pena più grave.
Recidiva reiterata (comma 2-bis). Si applica l’art. 81, quarto comma, c.p.: per i recidivi reiterati l’aumento non può essere inferiore a un terzo della pena stabilita per il reato più grave.
Benefici conseguenti (comma 3). Il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna nel certificato del casellario quando ciò consegue al riconoscimento del concorso formale o della continuazione, e adotta ogni altro provvedimento conseguente.
Profili applicativi
Onere di allegazione. Il condannato deve indicare i reati di cui chiede l’unificazione e almeno gli elementi specifici che dimostrano una programmazione unitaria, anche dei reati successivi. Non bastano la contiguità cronologica, l’identità dei titoli di reato o il medesimo movente, che possono rivelare piuttosto un’abitualità criminosa o scelte di vita orientate alla commissione sistematica di illeciti.
Accertamento del medesimo disegno criminoso. Il giudice deve esaminare in concreto tempi, luoghi, modalità e natura dei reati, per stabilire se le violazioni fossero state almeno nelle linee essenziali programmate fin dall’inizio. La valutazione è di fatto e in sede di legittimità è sindacabile solo per vizi di motivazione.
Calcolo della pena. Gli errori più frequenti riguardano l’individuazione della violazione più grave, specie quando alcune condanne sono state pronunciate con riti premiali, e il rispetto del limite della somma delle pene.
Rapporto con il giudicato. La preclusione derivante dall’esclusione della continuazione in cognizione è assoluta: non può essere superata prospettando in esecuzione nuovi elementi.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 671 c.p.p. presuppone l’art. 81 c.p., che definisce concorso formale e reato continuato e ne fissa il trattamento sanzionatorio, e si completa con le norme di attuazione degli artt. 186-188 disp. att. c.p.p., tra cui l’art. 187, sull’individuazione della violazione più grave, e l’art. 188, relativo alle sentenze di applicazione della pena su richiesta. Il procedimento si svolge nelle forme dell’incidente di esecuzione (artt. 665 e 666 c.p.p.). I benefici del comma 3 rinviano agli artt. 163 e 175 c.p.; la recidiva reiterata all’art. 99, quarto comma, c.p. In sede di cognizione la stessa disciplina è applicata dal giudice del merito; per i reati commessi in stato di tossicodipendenza vengono in rilievo anche le misure alternative previste dal d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Il fondamento costituzionale risiede nei principi di eguaglianza e di proporzionalità della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.).