Art. 666 c.p.p. Procedimento di esecuzione
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Il giudice dell’esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore.
2. Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all’interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione.
3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice o il presidente del collegio, designato il difensore di ufficio all’interessato che ne sia privo, fissa la data dell’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori. L’avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Fino a cinque giorni prima dell’udienza possono essere depositate memorie in cancelleria.(211)(230)(231)
4. L’udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. L’interessato che ne fa richiesta è sentito personalmente. A tal fine si procede mediante collegamento a distanza, quando una particolare disposizione di legge lo prevede o quando l’interessato vi consente. Tuttavia, se è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e non consente all’audizione mediante collegamento a distanza, l’interessato è sentito prima del giorno dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione.
5. Il giudice può chiedere alle autorità competenti tutti i documenti e le informazioni di cui abbia bisogno; se occorre assumere prove, procede in udienza nel rispetto del contraddittorio.
6. Il giudice decide con ordinanza. Questa è comunicata o notificata senza ritardo alle parti e ai difensori, che possono proporre ricorso per cassazione. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni sulle impugnazioni e quelle sul procedimento in camera di consiglio davanti alla corte di cassazione.
7. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza, a meno che il giudice che l’ha emessa disponga diversamente.
8. Se l’interessato è infermo di mente, l’avviso previsto dal comma 3 è notificato anche al tutore o al curatore; se l’interessato ne è privo, il giudice o il presidente del collegio nomina un curatore provvisorio. Al tutore e al curatore competono gli stessi diritti dell’interessato.
9. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell’articolo 140 comma 2.(15)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (15)
La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre - 3 dicembre 1990, n. 529 (in G.U. 1ª s.s. 05/12/1990, n. 48), visto l’art. 27 della L. 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 666, comma 9, del codice di procedura penale (approvato con d.P.R. 22 ottobre 1988, n. 247) nella parte in cui dopo la parola “redatto” prevede “soltanto” anziché “di regola”.
Aggiornamento (211)
La Corte costituzionale, con sentenza 19 - 21 maggio 2014, n. 135 (in G.U. 1ª s.s. 28/05/2014, n. 23), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 678, comma 1, e 679, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento per l’applicazione delle misure di sicurezza si svolga, davanti al magistrato di sorveglianza e al tribunale di sorveglianza, nelle forme dell’udienza pubblica”.
Aggiornamento (230)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 5 giugno 2015, n. 97 (in G.U. 1ª s.s. 10/6/2015, n. 23), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, e 678, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell’udienza pubblica”.
Aggiornamento (231)
La Corte Costituzionale, con sentenza 15 aprile - 15 giugno 2015, n. 109 (in G.U. 1ª s.s. 17/6/2015, n. 24), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale degli artt. 666, comma 3, 667, comma 4, e 676 cod. proc. pen., nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento di opposizione contro l’ordinanza in materia di applicazione della confisca si svolga, davanti al giudice dell’esecuzione, nelle forme dell’udienza pubblica”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 666 c.p.p. disciplina il procedimento di esecuzione, cioè il modello processuale con cui il giudice dell’esecuzione decide le questioni che sorgono dopo l’irrevocabilità della sentenza: validità e interpretazione del titolo (art. 670 c.p.p.), applicazione della continuazione (art. 671 c.p.p.), amnistia e indulto (art. 672 c.p.p.), revoca per abolizione del reato (art. 673 c.p.p.), confisca e restituzioni (art. 676 c.p.p.) e numerose altre materie. Lo stesso schema è richiamato, con adattamenti, per il procedimento di sorveglianza (art. 678 c.p.p.) e per molti incidenti previsti da leggi speciali, come i reclami dell’ordinamento penitenziario.
La ratio è assicurare un contraddittorio effettivo, benché semplificato, su decisioni che incidono sulla libertà personale e sul patrimonio del condannato. La Corte costituzionale è intervenuta più volte: secondo le note di aggiornamento, con la sentenza n. 529 del 1990 ha reso il verbale riassuntivo la regola anziché l’unica forma possibile, e con le sentenze n. 135 del 2014, n. 97 del 2015 e n. 109 del 2015 ha imposto che, su istanza degli interessati, alcuni procedimenti (misure di sicurezza, materie di sorveglianza, opposizione in tema di confisca) si svolgano in udienza pubblica. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia) ha riscritto il comma 4, introducendo come regola il collegamento a distanza per l’audizione dell’interessato che vi consente. Il testo vigente è in vigore dal 30 dicembre 2022.
Contenuto della disposizione
Impulso (comma 1). Il giudice procede solo su richiesta del pubblico ministero, dell’interessato o del difensore: non esiste un’iniziativa officiosa generale.
Filtro di inammissibilità (comma 2). Se la richiesta è manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge o costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata sui medesimi elementi, il giudice, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile de plano con decreto motivato, notificato entro cinque giorni all’interessato e ricorribile per cassazione.
Udienza camerale (commi 3-5). Negli altri casi il giudice, nominato se necessario un difensore d’ufficio, fissa l’udienza in camera di consiglio e ne fa dare avviso alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima; fino a cinque giorni prima possono essere depositate memorie. La partecipazione del difensore e del pubblico ministero è necessaria; l’interessato che lo chiede è sentito personalmente, mediante collegamento a distanza quando la legge lo prevede o quando vi consente; se è detenuto fuori circoscrizione e non consente, è sentito prima dell’udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice disponga la traduzione. Il giudice può acquisire documenti e informazioni e, se occorre assumere prove, procede in udienza nel contraddittorio.
Decisione e ricorso (commi 6-9). Il giudice decide con ordinanza, comunicata o notificata senza ritardo, contro cui è ammesso ricorso per cassazione; il ricorso non sospende l’esecuzione, salvo diversa disposizione del giudice. Per l’infermo di mente l’avviso è notificato anche al tutore o curatore, o a un curatore provvisorio. Il verbale è redatto di regola in forma riassuntiva.
Profili applicativi
Uso corretto del filtro. Il provvedimento de plano è un’eccezione: è consentito solo quando la mancanza dei requisiti di legge emerge senza necessità di accertamenti cognitivi o valutazioni discrezionali. Fuori da questi casi, la decisione senza udienza viola il contraddittorio e determina una nullità assoluta, rilevabile d’ufficio.
Giudicato esecutivo. La preclusione per mera riproposizione opera rebus sic stantibus: cade quando vengono dedotti fatti nuovi o questioni giuridiche non esaminate in precedenza, mentre non basta un mutamento di orientamento giurisprudenziale. Chi ripropone un’istanza deve quindi indicare con precisione l’elemento di novità.
Rimedi. Contro il decreto di inammissibilità si propone ricorso per cassazione; la regola vale anche quando il procedimento ex art. 666 c.p.p. è richiamato da leggi speciali, come per i reclami del detenuto in materia di rimedi risarcitori. L’opposizione è invece prevista per i provvedimenti adottati senza formalità ai sensi dell’art. 667, comma 4, c.p.p.
Audizione dell’interessato. Dopo la riforma del 2022 il condannato detenuto che chiede di essere sentito va di regola collegato a distanza; se non consente, si procede con l’audizione anticipata da parte del magistrato di sorveglianza del luogo. La richiesta va formulata tempestivamente e documentata.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 666 c.p.p. è la norma generale del capo dedicato al giudice dell’esecuzione: l’art. 665 c.p.p. ne individua la competenza, l’art. 667, comma 4, c.p.p. prevede la procedura senza formalità con successiva opposizione (richiamata dall’art. 676 c.p.p.), e gli artt. 670-675 c.p.p. ne definiscono le principali materie. L’art. 678 c.p.p. estende il modello al tribunale e al magistrato di sorveglianza; gli artt. 35-bis e 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 lo richiamano per i reclami dei detenuti. Il rinvio alle forme dell’art. 127 c.p.p. e al procedimento in camera di consiglio davanti alla Cassazione (art. 611 c.p.p.) completa la disciplina del ricorso. Per il procedimento davanti al giudice di pace vale l’art. 41 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Il presidio costituzionale è costituito dagli artt. 24 e 111 Cost., letti con l’art. 6 CEDU quanto alla pubblicità delle udienze.