Art. 522 c.p.p. Nullità della sentenza per difetto di contestazione
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. L’inosservanza delle disposizioni previste in questo capo è causa di nullità.
2. La sentenza di condanna pronunciata per un fatto nuovo, per un reato concorrente o per una circostanza aggravante senza che siano state osservate le disposizioni degli articoli precedenti è nulla soltanto nella parte relativa al fatto nuovo, al reato concorrente o alla circostanza aggravante.