Art. 521 c.p.p. Correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell’imputazione, purché il reato non ecceda la sua competenza né risulti attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica.(90)(90a)

2. Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2.

3. Nello stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi previsti dagli articoli 516, 517 e 518 comma 2.

Testo in vigore dal 8 giugno 2000

Note di aggiornamento

Aggiornamento (90)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli
articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”

Aggiornamento (90a)

Il D. Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 521 c.p.p. chiude il capo IV del titolo II del libro VII, dedicato alle nuove contestazioni nel dibattimento, e fissa il principio di correlazione tra l’imputazione contestata e la sentenza. La norma è il punto di equilibrio tra due esigenze: da un lato il potere del giudice di qualificare giuridicamente il fatto secondo la legge (iura novit curia), dall’altro il diritto dell’imputato di difendersi su un’accusa definita e conosciuta, garantito dagli artt. 24 e 111, terzo comma, Cost. e dall’art. 6, paragrafo 3, lett. a) e b), della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Il giudice può quindi cambiare il nome giuridico del fatto, ma non può condannare per un fatto diverso da quello contestato.

Il comma 1 è stato sostituito dal d.lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, e poi modificato dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479 e dal d.l. 7 aprile 2000, n. 82, convertito dalla legge 5 giugno 2000, n. 144, che hanno introdotto il limite relativo alla composizione collegiale del tribunale. La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2019, n. 131, ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sollevate sugli artt. 464-bis, comma 2, e 521, comma 1, c.p.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.

Contenuto della disposizione

Riqualificazione giuridica (comma 1). Nella sentenza il giudice può dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella dell’imputazione, a due condizioni: che il reato così qualificato non ecceda la sua competenza e che non sia attribuito alla cognizione del tribunale in composizione collegiale anziché monocratica. Il potere riguarda il solo inquadramento normativo: il fatto storico deve restare lo stesso.

Fatto diverso (comma 2). Se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio o nelle contestazioni suppletive degli artt. 516, 517 e 518, comma 2, c.p.p., il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero, che potrà esercitare nuovamente l’azione penale per il fatto accertato.

Contestazioni irrituali (comma 3). Allo stesso modo il giudice procede se il pubblico ministero ha effettuato una nuova contestazione fuori dei casi consentiti dagli artt. 516, 517 e 518, comma 2, c.p.p.

Sanzione. La sentenza che condanna per un fatto diverso da quello contestato è nulla ai sensi dell’art. 522 c.p.p., limitatamente alla parte che riguarda il fatto non contestato.

Profili applicativi

Quando il fatto è “diverso”. La giurisprudenza adotta un criterio sostanziale e non formale. Non basta un confronto letterale tra imputazione e sentenza: occorre una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie concreta, tale da generare incertezza sull’oggetto dell’accusa e un reale pregiudizio per la difesa. La violazione è esclusa quando l’imputato, attraverso lo sviluppo del processo, è stato posto in condizione di difendersi sul nucleo dell’addebito. Sono state così ritenute compatibili con la contestazione, per esempio, la condanna per bancarotta come amministratore di fatto anziché di diritto, a parità di condotta distrattiva, o la riqualificazione di un sodalizio come associazione per delinquere semplice anziché mafiosa.

Riqualificazione e contraddittorio. Dopo la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia, la diversa qualificazione non deve giungere “a sorpresa”: l’imputato deve aver potuto interloquire sulla nuova definizione giuridica. Il contraddittorio è però assicurato anche quando il giudice di primo grado o d’appello riqualifica direttamente in sentenza, perché l’imputato può contestare la nuova qualificazione con l’impugnazione. Il difensore che prevede una riqualificazione sfavorevole fa bene a discuterla espressamente nelle conclusioni.

Trasmissione degli atti. L’ordinanza di trasmissione per diversità del fatto è un provvedimento processuale non impugnabile, neppure sotto il profilo dell’abnormità. È invece abnorme il provvedimento con cui il giudice, per consentire la contestazione di ulteriori reati, trasmetta gli atti al pubblico ministero senza pronunciarsi sul fatto originariamente contestato.

Limiti di competenza. Se la nuova qualificazione attribuisce il reato alla cognizione collegiale o di un giudice superiore, il giudice monocratico non può pronunciare sentenza ma deve trasmettere gli atti secondo le regole sulla competenza.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 15 luglio 2010, n. 36551: per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta, che generi incertezza sull’oggetto dell’imputazione e un reale pregiudizio per la difesa; la violazione è insussistente se l’imputato ha potuto difendersi sull’oggetto dell’imputazione.
  • Cassazione penale, sez. VII, ord. 31 agosto 2026, n. 32489: la violazione del principio di correlazione è configurabile solo quando il fatto ritenuto in sentenza sia eterogeneo o incompatibile rispetto a quello contestato, così da sostituire i contenuti essenziali dell’addebito.
  • Cassazione penale, sez. V, 18 settembre 2026, n. 33943: la diversa qualificazione operata dal giudice d’appello non comprime il contraddittorio, potendo l’imputato contestarla con il ricorso per cassazione; nel caso, la riqualificazione da violenza privata a minaccia aggravata ha lasciato immutato il fatto storico.
  • Cassazione penale, sez. II, 28 luglio 2026, n. 28523: il diritto al contraddittorio sulla qualificazione giuridica è assicurato anche quando il giudice di primo grado riqualifica il fatto direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione, poiché l’imputato può impugnare.
  • Cassazione penale, sez. III, 24 settembre 2026, n. 34437: la decisione non è “a sorpresa” se l’imputato e il difensore sono stati posti in condizione, sin dall’inizio del processo, di interloquire sulla questione e il fatto storico non è stato radicalmente trasformato. Ricorso inammissibile.
  • Cassazione penale, sez. II, 11 agosto 2026, n. 30717: è affetto da abnormità funzionale il provvedimento con cui il giudice trasmette gli atti al pubblico ministero ai sensi dell’art. 521, comma 2, c.p.p. per la contestazione di ulteriori reati senza pronunciarsi sul fatto originariamente contestato; disposto l’annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale per il giudizio.
  • Cassazione penale, sez. II, 6 marzo 2026, n. 8842: il provvedimento di restituzione degli atti al pubblico ministero per diversità del fatto è meramente processuale e non è impugnabile, neppure sotto il profilo dell’abnormità. Ricorso inammissibile.

Rapporti con altre norme

L’art. 521 c.p.p. presuppone gli artt. 516, 517 e 518 c.p.p., che disciplinano la modifica dell’imputazione, la contestazione di reati concorrenti e circostanze aggravanti e del fatto nuovo, e l’art. 519 c.p.p. sui diritti delle parti dopo la nuova contestazione. La sanzione è dettata dall’art. 522 c.p.p. L’imputazione di riferimento è quella del decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.) o dell’atto introduttivo dei riti speciali (artt. 450, 456 e 552 c.p.p.). Il limite di competenza richiama l’art. 23 c.p.p. e le regole sull’attribuzione del tribunale in composizione collegiale o monocratica (artt. 33-bis e 33-ter c.p.p.). Il principio si applica anche nei giudizi di impugnazione attraverso l’art. 597 c.p.p. e, quanto al ricorso per cassazione, è presidiato dall’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. Sul piano costituzionale e convenzionale vengono in rilievo l’art. 24 Cost., l’art. 111, terzo comma, Cost. e l’art. 6 CEDU.