Art. 460 c.p.p. Requisiti del decreto di condanna
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Il decreto di condanna contiene:
a) le generalità dell’imputato o le altre indicazioni personali che valgano a identificarlo nonché, quando occorre, quelle della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria;
b) l’enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
c) la concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, comprese le ragioni dell’eventuale diminuzione della pena al di sotto del minimo edittale;
d) il dispositivo, con l’indicazione specifica della riduzione di un quinto della pena pecuniaria nel caso previsto dalla lettera h-ter);
e) l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria possono proporre opposizione entro quindici giorni dalla notificazione del decreto e che l’imputato può chiedere mediante l’opposizione il giudizio immediato ovvero il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444;(239)
f) l’avvertimento all’imputato e alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria che, in caso di mancata opposizione, il decreto diviene esecutivo;
g) l’avviso che l’imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria hanno la facoltà di nominare un difensore;
h) la data e la sottoscrizione del giudice e dell’ausiliario che lo assiste;
h-bis) l’avviso all’imputato della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;
h-ter) l’avviso che può essere effettuato il pagamento della pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con rinuncia all’opposizione.
2. Con il decreto di condanna il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero indicando l’entità dell’eventuale diminuzione della pena stessa al di sotto del minimo edittale; ordina la confisca, nei casi previsti dall’articolo 240, secondo comma del codice penale, o la restituzione delle cose sequestrate; concede la sospensione condizionale della pena. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale, dichiara altresì la responsabilità della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
3. Copia del decreto è comunicata al pubblico ministero ed è notificata con il precetto al condannato, al difensore d’ufficio o al difensore di fiducia eventualmente nominato ed alla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria.
4. Se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell’imputato, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero.(115)
5. Il decreto penale di condanna non comporta la condanna al pagamento delle spese del procedimento, né l’applicazione di pene accessorie. Nel termine di quindici giorni dalla notifica del decreto il condannato può effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta di un quinto, con rinuncia all’opposizione. Il decreto, anche se divenuto esecutivo non ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo. Il reato è estinto se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e, nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni, quando il decreto concerne una contravvenzione, non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale e la condanna non è comunque di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (115)
La Corte costituzionale, con sentenza 13-18 novembre 2000, n. 504 (in G.U. 1ª s.s. 22/11/2000, n. 48) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 4, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede la revoca del decreto penale di condanna e la restituzione degli atti al pubblico ministero anche nel caso in cui non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato a norma dell’art. 161 del codice di procedura penale”.
Aggiornamento (239)
La Corte costituzionale, con sentenza 6 - 21 luglio 2016, n. 201 (in G.U. 1ª s.s. 27/07/2016, n. 30) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 460, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che il decreto penale di condanna contenga l’avviso della facoltà dell’imputato di chiedere mediante l’opposizione la sospensione del procedimento con messa alla prova”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 460 c.p.p. disciplina i requisiti del decreto penale di condanna, il provvedimento con cui, nel procedimento per decreto (artt. 459 e seguenti c.p.p.), il giudice per le indagini preliminari applica, senza udienza e su richiesta del pubblico ministero, una pena pecuniaria anche in sostituzione di una pena detentiva. Si tratta di un rito speciale a contraddittorio eventuale e differito: la condanna precede l’esercizio del diritto di difesa, che si esplica con l’opposizione. Proprio per questo la notificazione del decreto e il corredo di avvisi che esso contiene assumono un ruolo centrale, perché devono mettere l’imputato in condizione di scegliere consapevolmente se accettare la condanna o aprire il giudizio.
La disposizione è stata più volte modificata. La legge 16 dicembre 1999, n. 479 ha riscritto il comma 5, introducendo la causa di estinzione del reato. La Corte costituzionale, con sentenza 18 novembre 2000, n. 504, ha dichiarato illegittimo il comma 4 nella parte in cui non prevede la revoca del decreto anche quando non sia possibile la notificazione nel domicilio dichiarato ai sensi dell’art. 161 c.p.p.; con sentenza 21 luglio 2016, n. 201 ha dichiarato illegittima la lettera e) del comma 1 nella parte in cui non prevede l’avviso della facoltà di chiedere, con l’opposizione, la sospensione del procedimento con messa alla prova. L’art. 28 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 ha infine introdotto le lettere h-bis) e h-ter), la riduzione di un quinto della pena pecuniaria in caso di pagamento entro quindici giorni con rinuncia all’opposizione e il relativo periodo del comma 5.
Contenuto della disposizione
Contenuto del decreto (comma 1). Il decreto contiene le generalità dell’imputato e, se occorre, della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria; l’enunciazione del fatto, delle circostanze e delle norme violate; la concisa motivazione in fatto e in diritto, comprese le ragioni dell’eventuale diminuzione della pena sotto il minimo edittale; il dispositivo, con l’indicazione della riduzione di un quinto; gli avvisi sull’opposizione entro quindici giorni e sui riti alternativi esperibili con essa; l’avvertimento che, in mancanza di opposizione, il decreto diviene esecutivo; l’avviso della facoltà di nominare un difensore; la data e la sottoscrizione; l’avviso della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e quello della possibilità di pagare la pena in misura ridotta.
Statuizioni (comma 2). Il giudice applica la pena nella misura richiesta dal pubblico ministero, indicando l’eventuale diminuzione sotto il minimo; ordina la confisca obbligatoria dell’art. 240, secondo comma, c.p. o la restituzione delle cose sequestrate; può concedere la sospensione condizionale; nei casi degli artt. 196 e 197 c.p. dichiara la responsabilità del civilmente obbligato.
Notificazione e revoca (commi 3 e 4). Il decreto è comunicato al pubblico ministero e notificato con il precetto al condannato, al difensore e al civilmente obbligato. Se la notificazione è impossibile per irreperibilità, il giudice revoca il decreto e restituisce gli atti al pubblico ministero.
Effetti ed estinzione (comma 5). Il decreto non comporta condanna alle spese né pene accessorie e non ha efficacia di giudicato nei giudizi civili e amministrativi. Il reato si estingue se il condannato ha pagato la pena pecuniaria e non commette, entro cinque anni per i delitti o due anni per le contravvenzioni, un delitto o una contravvenzione della stessa indole: si estingue allora ogni effetto penale e la condanna non osta a una successiva sospensione condizionale.
Profili applicativi
Notificazione e decorrenza dell’opposizione. Condannato e difensore hanno legittimazioni distinte e il termine decorre per ciascuno dalla propria notificazione. Se il decreto non è notificato al difensore di fiducia già nominato, il termine non decorre nei suoi confronti e il decreto non diventa esecutivo: la parte può far valere il vizio con incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 c.p.p.
Revoca. Fuori dall’ipotesi di irreperibilità, il decreto può essere caducato solo per effetto dell’opposizione. È abnorme la revoca disposta dal giudice perché la richiesta del pubblico ministero era tardiva rispetto al termine dell’art. 459 c.p.p., che consente al più di rifiutare l’emissione. Nel giudizio che segue la revoca per irreperibilità non si possono far valere vizi del decreto revocato.
Effetti dell’estinzione. I reati estinti ai sensi del comma 5 non possono essere considerati né ai fini della recidiva né per valutare l’abitualità ostativa alla particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.). Per il difensore è quindi essenziale verificare, sul certificato del casellario, la maturazione dei termini e chiedere al giudice dell’esecuzione la declaratoria ai sensi dell’art. 676 c.p.p.
Diritto intertemporale. La riduzione di un quinto incide favorevolmente sul trattamento sanzionatorio; la giurisprudenza ne ha riconosciuto l’applicabilità a un decreto emesso prima, ma notificato dopo, l’entrata in vigore della riforma del 2022.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 460 c.p.p. presuppone l’art. 459 c.p.p., che stabilisce i casi, il termine e i criteri di ragguaglio della richiesta, e trova svolgimento nell’art. 461 c.p.p., che regola l’opposizione, e nell’art. 464 c.p.p., sul giudizio conseguente con revoca del decreto; l’art. 462 c.p.p. disciplina la restituzione nel termine e l’art. 175, comma 2, c.p.p. il rimedio per l’imputato che non ha avuto effettiva conoscenza del decreto. La fase esecutiva coinvolge gli artt. 660, 670 e 676 c.p.p. La notificazione rinvia alle regole generali, compreso l’art. 161 c.p.p. Sul piano sostanziale rilevano gli artt. 196 e 197 c.p. sul civilmente obbligato, l’art. 240 c.p. sulla confisca, l’art. 163 c.p. sulla sospensione condizionale, gli artt. 99 e 131-bis c.p. per gli effetti dell’estinzione, l’art. 168-bis c.p. per la messa alla prova e la disciplina della giustizia riparativa del d.lgs. n. 150 del 2022. Il procedimento per decreto non si applica davanti al giudice di pace.