Art. 459 c.p.p. Casi di procedimento per decreto
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Nei procedimenti per reati perseguibili di ufficio ed in quelli perseguibili a querela se questa è stata validamente presentata, il pubblico ministero, quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche se inflitta in sostituzione di una pena detentiva, può presentare al giudice per le indagini preliminari, entro un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale il reato è attribuito è iscritto nel registro delle notizie di reato e previa trasmissione del fascicolo, richiesta motivata di emissione del decreto penale di condanna, indicando la misura della pena.(221)
1-bis. Nel caso di irrogazione di una pena pecuniaria in sostituzione di una pena detentiva, il giudice, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 250 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell’imputato e del suo nucleo familiare. Alla pena pecuniaria irrogata in sostituzione della pena detentiva si applica l’articolo 133-ter del codice penale. Entro gli stessi limiti, la pena detentiva può essere sostituita altresì con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, se l’indagato, prima dell’esercizio dell’azione penale, ne fa richiesta al pubblico ministero, presentando il programma di trattamento elaborato dall’ufficio di esecuzione penale esterna con la relativa dichiarazione di disponibilità dell’ente.
1-ter. Quando è stato emesso decreto penale di condanna a pena pecuniaria sostitutiva di una pena detentiva, l’imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, può chiedere la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità di cui all’articolo 56-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, anche senza formulare l’atto di opposizione. Con l’istanza, l’imputato può chiedere un termine di sessanta giorni per depositare la dichiarazione di disponibilità dell’ente o dell’associazione di cui all’articolo 56-bis, primo comma, e il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna. Trascorso detto termine, il giudice che ha emesso il decreto di condanna può operare la sostituzione della pena detentiva con il lavoro di pubblica utilità. In difetto dei presupposti, il giudice respinge la richiesta e, se non è stata proposta, congiuntamente o successivamente, tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto.
2. Il pubblico ministero può chiedere l’applicazione di una pena diminuita sino alla metà rispetto al minimo edittale.
3. Il giudice, quando non accoglie la richiesta, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dell’articolo 129, restituisce gli atti al pubblico ministero.
4. Del decreto penale è data comunicazione al querelante.
5. Il procedimento per decreto non è ammesso quando risulta la necessità di applicare una misura di sicurezza personale.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (221)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 gennaio - 27 febbraio 2015, n. 23 (in G.U. 1a s.s. 4/3/2015, n. 9), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 459, comma 1, cod. proc.
pen. (come sostituito dall’art. 37, comma 1, della legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all’ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennità spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense), nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi, in caso di reati perseguibili a querela, alla definizione del procedimento con l’emissione di decreto penale di condanna”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 459 c.p.p. apre il titolo V del libro VI, dedicato al procedimento per decreto, e ne individua i casi di applicazione. Si tratta di un rito speciale di tipo monitorio: su richiesta del pubblico ministero, il giudice per le indagini preliminari emette, senza contraddittorio e senza udienza, un decreto penale di condanna a una pena pecuniaria. Il contraddittorio è solo eventuale e differito, perché l’imputato può proporre opposizione (art. 461 c.p.p.) e ottenere il giudizio ordinario o un altro rito alternativo.
La funzione è deflattiva: il rito consente di definire rapidamente i procedimenti per reati di modesta gravità, in cambio di vantaggi per il condannato che non si oppone (riduzione della pena fino alla metà del minimo edittale, esenzione dalle spese, estinzione del reato nei termini dell’art. 460 c.p.p.).
L’articolo è stato sostituito dall’art. 37 della legge 16 dicembre 1999, n. 479. La Corte costituzionale ha poi dichiarato illegittimo il comma 1 nella parte in cui prevede la facoltà del querelante di opporsi alla definizione del procedimento con decreto: la clausola, pur ancora leggibile nel testo, è dunque priva di efficacia. La legge 23 giugno 2017, n. 103 ha introdotto il comma 1-bis sul ragguaglio della pena detentiva sostituita. La riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 28) ha portato da sei mesi a un anno il termine per la richiesta, ha riscritto il comma 1-bis fissando il valore giornaliero tra 5 e 250 euro e aprendo al lavoro di pubblica utilità, e ha inserito il comma 1-ter. Il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 ha infine modificato il comma 1-ter; il testo vigente decorre dal 4 aprile 2024.
Contenuto della disposizione
Presupposti (comma 1). Il rito è ammesso per i reati procedibili d’ufficio e per quelli a querela validamente presentata. Il pubblico ministero può chiederlo quando ritiene che si debba applicare soltanto una pena pecuniaria, anche in sostituzione di una detentiva. La richiesta, motivata e corredata dal fascicolo, deve indicare la misura della pena ed essere presentata entro un anno dall’iscrizione del nome dell’indagato nel registro delle notizie di reato (art. 335 c.p.p.).
Ragguaglio della pena sostituita (comma 1-bis). Se la pena pecuniaria sostituisce una detentiva, il giudice individua il valore giornaliero, compreso tra 5 e 250 euro, corrispondente alla quota di reddito giornaliero che l’imputato può destinare al pagamento, tenuto conto delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita sue e del nucleo familiare, e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Si applica l’art. 133-ter c.p. sulla rateizzazione. Entro gli stessi limiti la pena detentiva può essere sostituita con il lavoro di pubblica utilità, se l’indagato ne fa richiesta al pubblico ministero prima dell’esercizio dell’azione penale, presentando il programma dell’ufficio di esecuzione penale esterna e la disponibilità dell’ente.
Lavoro di pubblica utilità dopo il decreto (comma 1-ter). Emesso il decreto a pena pecuniaria sostitutiva, l’imputato, personalmente o tramite procuratore speciale, entro quindici giorni dalla notifica può chiedere la sostituzione con il lavoro di pubblica utilità, anche senza proporre opposizione, e può ottenere un termine di sessanta giorni per depositare la documentazione. Se i presupposti mancano, il giudice respinge la richiesta e, in assenza di tempestiva opposizione, dichiara esecutivo il decreto.
Riduzione, rigetto e limiti (commi 2-5). Il pubblico ministero può chiedere una pena diminuita fino alla metà del minimo edittale. Il giudice, se non accoglie la richiesta e non deve prosciogliere ai sensi dell’art. 129 c.p.p., restituisce gli atti al pubblico ministero. Del decreto è data comunicazione al querelante. Il rito non è ammesso quando occorre applicare una misura di sicurezza personale.
Profili applicativi
Il potere di rigetto del giudice. Il giudice non è vincolato alla richiesta: può respingerla, tra l’altro, se la pena indicata non è congrua o se mancano gli elementi per determinare il valore giornaliero, come le informazioni sulla situazione economica dell’imputato. Il provvedimento di restituzione degli atti è di regola non impugnabile, perché non è abnorme: il pubblico ministero conserva la possibilità di esercitare l’azione penale nelle forme ordinarie. Il giudice non può però sostituire le proprie valutazioni di opportunità a quelle dell’accusa sulle modalità di esercizio dell’azione.
Il termine annuale. Il termine si riferisce alla prima richiesta: quando il pubblico ministero la riformula per adeguarsi ai rilievi del giudice, non può ritenersi tardiva. Il rigetto illegittimo per tardività, tuttavia, non è ricorribile per abnormità.
Determinazione del valore giornaliero. La richiesta del pubblico ministero dovrebbe essere corredata da dati sul reddito e sulle condizioni di vita dell’indagato: in loro assenza, il rischio è il rigetto e la regressione del procedimento.
Lavoro di pubblica utilità. Dopo il d.lgs. n. 31 del 2024, il rigetto dell’istanza di sostituzione non conduce più automaticamente al giudizio immediato: in mancanza di opposizione, il decreto diventa esecutivo con la pena pecuniaria originaria.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 459 c.p.p. si completa con l’art. 460 c.p.p. sui requisiti e gli effetti del decreto, con l’art. 461 c.p.p. sull’opposizione, con l’art. 462 c.p.p. sulla restituzione nel termine e con l’art. 464 c.p.p. sul giudizio conseguente all’opposizione. Il rigetto della richiesta richiama l’art. 129 c.p.p. sul proscioglimento immediato; il termine annuale decorre dall’iscrizione ai sensi dell’art. 335 c.p.p. Sul piano sostanziale vengono in rilievo l’art. 133-ter c.p. sul pagamento rateale della pena pecuniaria, l’art. 135 c.p. sul ragguaglio tra pene, e gli artt. 53, 56-bis e 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689 sulle pene sostitutive, sul lavoro di pubblica utilità e sul valore giornaliero. Dopo il rigetto, l’azione penale può essere esercitata con la citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.) o con la richiesta di rinvio a giudizio. Sul piano costituzionale rilevano gli artt. 24 e 111 Cost., in relazione al contraddittorio differito.