Art. 438 c.p.p. Presupposti del giudizio abbreviato
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. L’imputato può chiedere che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, salve le disposizioni di cui al comma 5 del presente articolo e all’articolo 441, comma 5.
1-bis. Non è ammesso il giudizio abbreviato per i delitti puniti con la pena dell’ergastolo.
2. La richiesta può essere proposta, oralmente o per iscritto, fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422.
3. La volontà dell’imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.
4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l’imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive limitatamente ai temi introdotti dalla difesa. In tal caso, l’imputato ha facoltà di revocare la richiesta.
5. L’imputato ferma restando la utilizzabilità ai fini della prova degli atti indicati nell’articolo 442, comma. 1-bis, può subordinare la richiesta ad una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Il giudice dispone il giudizio abbreviato se, tenuto conto degli atti già acquisiti ed utilizzabili, l’integrazione probatoria richiesta risulta necessaria ai fini della decisione e il giudizio abbreviato realizza comunque una economia processuale, in relazione all’istruzione dibattimentale. In tal caso il pubblico ministero può chiedere l’ammissione di prova contraria. Resta salva l’applicabilità dell’articolo 423.
5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444.
6. In caso di dichiarazione di inammissibilità o di rigetto, ai sensi, rispettivamente, dei commi 1-bis e 5, la richiesta può essere riproposta fino al termine previsto dal comma 2.
6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice.
6-ter. Qualora la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile ai sensi del comma 1-bis, il giudice, se all’esito del dibattimento ritiene che per il fatto accertato sia ammissibile il giudizio abbreviato, applica la riduzione della pena ai sensi dell’articolo 442, comma 2.
In ogni altro caso in cui la richiesta di giudizio abbreviato proposta nell’udienza preliminare sia stata dichiarata inammissibile o rigettata, l’imputato può riproporre la richiesta prima dell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittima la dichiarazione di inammissibilità o ingiustificato il rigetto, ammette il giudizio abbreviato.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (17)
La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio - 15 febbraio 1991, n. 81 (in G.U. 1a s.s. 20/02/1991, n. 8), ha dichiarato l’ illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 del codice di procedura penale, “ nella parte in cui non prevede che il pubblico ministero, in caso di dissenso, sia tenuto ad enunciarne le ragioni e nella parte in cui non prevede che il giudice, quando, a dibattimento concluso, ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, possa applicare all’imputato la riduzione di pena contemplata dall’art. 442, secondo comma, dello stesso codice ”.
Aggiornamento (30)
La Corte costituzionale, con sentenza 22-31 gennaio 1992, n. 23 (G.U. 1a s.s. 5/2/1992, n. 6) ha dichiarato “l’ illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 438, 439, 440 e 442 nella parte in cui non prevede che il giudice, all’esito del dibattimento, ritenendo che il processo poteva essere definito allo stato degli atti dal giudice per le indagini preliminari, possa applicare la riduzione di pena prevista dall’art. 442, secondo comma, dello stesso codice ”.
Aggiornamento (133)
La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2003 n. 169 (in G.U. 1a s.s. 28/5/2003 n. 21) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 438, comma 6, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato subordinata ad una integrazione probatoria, l’imputato possa rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado e il giudice possa disporre il giudizio abbreviato.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 438 c.p.p. apre il titolo I del libro VI, dedicato ai procedimenti speciali, e disciplina i presupposti del giudizio abbreviato: il rito con cui l’imputato chiede che il processo sia definito all’udienza preliminare allo stato degli atti, cioè sulla base del materiale raccolto nelle indagini, rinunciando alla formazione della prova in dibattimento. In cambio di questa rinuncia, che consente un rilevante risparmio di risorse giudiziarie, l’ordinamento riconosce un beneficio premiale: la riduzione della pena prevista dall’art. 442, comma 2, c.p.p. (un terzo per i delitti, la metà per le contravvenzioni) e l’ulteriore riduzione di un sesto in caso di mancata impugnazione (art. 442, comma 2-bis, c.p.p.).
L’istituto si fonda su un diritto potestativo dell’imputato: nella forma “semplice” il giudice non può sindacare l’opportunità della scelta, ma solo verificarne i presupposti formali. La disciplina vigente è il risultato di una lunga stratificazione. L’articolo è stato sostituito dall’art. 27 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, che ha eliminato il consenso del pubblico ministero e introdotto l’abbreviato condizionato, dopo gli interventi della Corte costituzionale sulla formulazione originaria. La legge 23 giugno 2017, n. 103 ha riscritto il comma 4 (indagini suppletive dopo le investigazioni difensive) e introdotto i commi 5-bis e 6-bis. La legge 12 aprile 2019, n. 33 ha escluso il rito per i delitti puniti con l’ergastolo (comma 1-bis), con effetto per i fatti commessi dal 20 aprile 2019, riformulando i commi 6 e 6-ter. Il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (riforma Cartabia) ha modificato la forma della procura (comma 3), il parametro di ammissione dell’abbreviato condizionato (comma 5) e ha esteso il comma 6-ter; il d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31 ha infine ritoccato il comma 5. Il testo è in vigore dal 4 aprile 2024.
Contenuto della disposizione
Esclusione per i delitti puniti con l’ergastolo (comma 1-bis). Il rito non è ammesso quando l’imputazione riguarda un delitto per il quale la legge prevede l’ergastolo, anche per effetto delle aggravanti contestate. La regola, di natura sostanziale per le sue ricadute sulla pena, si applica ai soli fatti successivi all’entrata in vigore della legge n. 33 del 2019.
Termine e forma (commi 2 e 3). La richiesta può essere presentata, oralmente o per iscritto, fino alla formulazione delle conclusioni nell’udienza preliminare (artt. 421 e 422 c.p.p.). La volontà dell’imputato è espressa personalmente o tramite procuratore speciale; la sottoscrizione della procura è autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore.
Provvedimento del giudice e indagini difensive (comma 4). Il giudice dispone il rito con ordinanza. Se la richiesta segue immediatamente il deposito dei risultati delle indagini difensive, il pubblico ministero può ottenere un termine non superiore a sessanta giorni per indagini suppletive circoscritte ai temi introdotti dalla difesa; in tal caso l’imputato può revocare la richiesta.
Abbreviato condizionato (commi 5 e 5-bis). L’imputato può subordinare la richiesta a un’integrazione probatoria. Il giudice la ammette se, tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili, essa è necessaria ai fini della decisione e il rito realizza comunque un’economia processuale rispetto all’istruzione dibattimentale; il pubblico ministero può chiedere la prova contraria. In via subordinata al rigetto, l’imputato può proporre l’abbreviato semplice o il patteggiamento (art. 444 c.p.p.).
Effetti della richiesta (comma 6-bis). La richiesta proposta nell’udienza preliminare sana le nullità non assolute, rende non rilevabili le inutilizzabilità, salvo quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio, e preclude ogni questione sulla competenza per territorio.
Rimedi contro il diniego (commi 6 e 6-ter). Dichiarata l’inammissibilità o rigettata la richiesta, questa può essere riproposta fino alle conclusioni. Se l’inammissibilità derivava dal comma 1-bis e all’esito del dibattimento il fatto accertato consente il rito, il giudice applica comunque la riduzione dell’art. 442, comma 2, c.p.p. In ogni altro caso l’imputato può rinnovare la richiesta prima dell’apertura del dibattimento e il giudice, se ritiene illegittimo il diniego, ammette il rito.
Profili applicativi
Scelta del rito e strategia difensiva. La richiesta comporta una serie di rinunce che vanno ponderate: la sanatoria delle nullità relative e intermedie e la preclusione dell’eccezione di incompetenza territoriale operano per il solo fatto della richiesta. Le eccezioni processuali vanno quindi sollevate e decise prima di optare per il rito. Resta però ferma la rilevabilità dei vizi più gravi: le nullità assolute e le inutilizzabilità derivanti dalla violazione di divieti probatori.
Perimetro delle inutilizzabilità rilevabili. Il punto più delicato riguarda le dichiarazioni rese senza garanzie da chi avrebbe dovuto essere sentito come indagato (art. 63, comma 2, c.p.p.). Una parte della giurisprudenza ritiene che il vizio sia rilevabile anche nel rito abbreviato; un diverso orientamento distingue tra regole che vietano l’acquisizione di un certo contenuto informativo, la cui violazione resta rilevabile, e regole sulle modalità di acquisizione, che restano assorbite dalla scelta del rito salvo che esprimano principi costituzionali o sovranazionali. In ogni caso chi eccepisce l’inutilizzabilità in sede di legittimità deve dimostrarne la decisività, spiegando perché l’eliminazione dell’atto avrebbe condotto a un esito diverso.
Diniego ingiustificato. Il provvedimento che respinge o dichiara inammissibile l’abbreviato non è abnorme: il rimedio è la rinnovazione della richiesta davanti al giudice del dibattimento, prima della sua apertura. Se anche questo giudice la respinge illegittimamente, l’imputato conserva il diritto a recuperare la riduzione premiale all’esito del giudizio. La stessa regola vale, per il richiamo dell’art. 458, comma 2, c.p.p., nel giudizio immediato.
Ergastolo e riqualificazione. Quando le aggravanti che comportavano l’ergastolo vengono meno nel corso del processo, l’imputato che aveva chiesto il rito ottiene la riduzione di un terzo e, se non impugna, può beneficiare anche della riduzione di un sesto in sede esecutiva.
Orientamenti giurisprudenziali
Sul piano costituzionale, Corte costituzionale, 23 maggio 2003, n. 169 ha riconosciuto all’imputato il diritto di rinnovare l’abbreviato condizionato rigettato prima dell’apertura del dibattimento; il principio è stato poi recepito e generalizzato dal comma 6-ter.
Rapporti con altre norme
La disposizione si integra con l’art. 441 c.p.p., che regola lo svolgimento del giudizio e i poteri di integrazione probatoria d’ufficio, con l’art. 441-bis c.p.p. sulle nuove contestazioni e con l’art. 442 c.p.p. sulla decisione e sulle riduzioni di pena. L’art. 443 c.p.p. limita l’appello contro le sentenze emesse nel rito. Il richiamo dell’art. 458 c.p.p. ne estende l’applicazione al giudizio immediato, mentre l’art. 464 c.p.p. lo consente in sede di opposizione a decreto penale. Rilevano inoltre gli artt. 421 e 422 c.p.p. per il termine della richiesta, l’art. 444 c.p.p. per la richiesta subordinata di patteggiamento, l’art. 63 c.p.p. e l’art. 191 c.p.p. per il regime delle inutilizzabilità, gli artt. 21 e 179 c.p.p. per incompetenza e nullità assolute, l’art. 391-octies c.p.p. per il deposito delle indagini difensive. Sul piano costituzionale, l’istituto va letto alla luce degli artt. 24 e 111 Cost., in particolare del principio per cui l’imputato può consentire alla formazione della prova fuori dal contraddittorio.