Art. 437 c.p.p. Ricorso per cassazione
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Contro l’ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la
richiesta di revoca il pubblico ministero può proporre ricorso per cassazione solamente per i motivi indicati all’articolo 606, comma 1, lettere b), d) ed e).