Art. 335-bis c.p.p. Limiti all’efficacia dell’iscrizione ai fini civili e amministrativi
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. La mera iscrizione nel registro di cui all’articolo 335 non può, da sola, determinare effetti pregiudizievoli di natura civile o amministrativa per la persona alla quale il reato è attribuito.