Art. 334-bis c.p.p. Esclusione dell’obbligo di denuncia nell’ambito dell’attività di investigazione difensiva

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Il difensore e gli altri soggetti di cui all’articolo 391-bis non hanno obbligo di denuncia neppure relativamente ai reati dei quali abbiano avuto notizia nel corso delle attività investigative da essi svolte

Testo in vigore dal 18 gennaio 2001

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.