Art. 294 c.p.p. Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all’applicazione della misura cautelare se non vi ha proceduto ai sensi dell’articolo 291, comma 1-quater, oppure nel corso dell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo di indiziato di delitto procede all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. Periodo abrogato dalla L. 8 agosto 1995, n. 332.(82)(101)

1-bis. Se la persona è sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l’interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o della sua notificazione. Il giudice, anche d’ufficio, verifica che all’imputato in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari sia stata data la comunicazione di cui all’articolo 293, comma 1, o che comunque sia stato informato ai sensi del comma 1-bis dello stesso articolo, e provvede, se del caso, a dare o a completare la comunicazione o l’informazione ivi indicate.

1-ter. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare.

2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l’interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell’impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

3. Mediante l’interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste, dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell’articolo 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l’interrogatorio è condotto dal giudice con le modalità indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che ha obbligo di intervenire, è dato tempestivo avviso del compimento dell’atto. Il giudice può autorizzare la persona sottoposta a misura cautelare e il difensore che ne facciano richiesta a partecipare a distanza all’interrogatorio.

4-bis. Quando la misura cautelare è stata disposta dalla corte di assise o dal tribunale, all’interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.(318)(344)

5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, o il presidente, nel caso di organo collegiale qualora non ritenga di procedere personalmente e non sia possibile provvedere ai sensi del terzo periodo del comma 4, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo.

6. L’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non può precedere l’interrogatorio del giudice.

6-bis. Alla documentazione dell’interrogatorio si procede anche con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile a causa della contingente indisponibilità di mezzi di riproduzione audiovisiva o di personale tecnico, con mezzi di riproduzione fonografica. È fatta salva l’applicazione dell’articolo 133-ter, comma 3, terzo periodo, nei casi in cui è autorizzata la partecipazione a distanza all’interrogatorio.

Nota: l’art. 2, comma 1, lett. g), n. 2, della l. 9 agosto 2024, n. 114 inserisce nel comma 4-bis, dopo la parola “disposta”, le parole “dal collegio di cui all’articolo 328, comma 1-quinquies,”; la modifica entrerà in vigore il 28 febbraio 2027 (art. 9, comma 1, l. 114/2024, come modificato dall’art. 3, comma 1, d.l. 12 giugno 2026, n. 100, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2026, n. 145).

Testo in vigore dal 12 giugno 2026

Note di aggiornamento

Aggiornamento (82)

La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo-3 aprile 1997, n. 77 (in G.U. 1a s.s. 09/04/1997, n. 15) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo “nella parte in cui non prevede che, fino alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, il giudice proceda all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall’inizio di esecuzione della custodia”.

AGGIORNAMENTO (101)
La Corte costituzionale, con sentenza 10-17 febbraio 1999, n. 32 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1999, n. 8) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 1 del presente articolo “nella parte in cui non prevede che fino all’apertura del dibattimento il giudice proceda all’interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere.”

Aggiornamento (318)

La L. 9 agosto 2024, n. 114, ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Aggiornamento (344)

La L. 9 agosto 2024, n. 114, come modificata dal D.L. 12 giugno 2026, n. 100, ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che “Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettere e), numero 2), limitatamente al capoverso 1-quinquies, g), numero 2), h), l) e m), e di cui all’articolo 4 si applicano a decorrere dal 28 febbraio 2027”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 294 c.p.p., nel capo IV del titolo I del libro IV, disciplina l’interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale, comunemente detto interrogatorio di garanzia. Nel sistema del codice la misura cautelare è di regola disposta senza contraddittorio preventivo, perché la sorpresa è spesso condizione della sua efficacia: l’interrogatorio successivo è dunque il primo momento in cui la persona colpita può far valere davanti al giudice le proprie ragioni, contestare gli indizi e le esigenze cautelari e sollecitare la revoca o la sostituzione della misura. La norma attua la riserva di giurisdizione sulla libertà personale (art. 13 Cost.) e il diritto di difesa (art. 24 Cost.), in sintonia con l’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

L’articolo ha una storia normativa complessa. La legge 8 agosto 1995, n. 332 ne ha sostituito la rubrica, introdotto i commi 1-bis e 1-ter e riscritto il comma 6. La Corte costituzionale, con le sentenze 3 aprile 1997, n. 77 e 17 febbraio 1999, n. 32, ha esteso l’obbligo dell’interrogatorio fino all’apertura del dibattimento; il d.l. 22 febbraio 1999, n. 29, convertito dalla legge 21 aprile 1999, n. 109, ha recepito questi interventi e introdotto il comma 4-bis. La legge 1° marzo 2001, n. 63 ha sostituito il comma 4; il d.lgs. 1° luglio 2014, n. 101 ha integrato il comma 1-bis con la verifica sulla comunicazione dei diritti. La riforma Cartabia (d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150) ha consentito la partecipazione a distanza e introdotto il comma 6-bis sulla documentazione audiovisiva. Da ultimo la legge 9 agosto 2024, n. 114 ha coordinato il comma 1 con il nuovo interrogatorio preventivo dell’art. 291, comma 1-quater, c.p.p. e ha inserito nel comma 4-bis il riferimento al collegio dell’art. 328, comma 1-quinquies, c.p.p., la cui operatività è stata differita al 28 febbraio 2027 dal d.l. 12 giugno 2026, n. 100, convertito dalla legge 7 agosto 2026, n. 145.

Contenuto della disposizione

Ambito e termini (commi 1, 1-bis e 1-ter). Fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso sulla misura, se non vi ha già proceduto in via preventiva ai sensi dell’art. 291, comma 1-quater, c.p.p. o nell’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, interroga la persona in custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque entro cinque giorni dall’inizio dell’esecuzione. Per le altre misure, coercitive o interdittive, il termine è di dieci giorni dall’esecuzione o dalla notificazione. Se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia, l’interrogatorio deve avvenire entro quarantotto ore. In tale sede il giudice verifica anche che all’interessato sia stata consegnata la comunicazione dei diritti prevista dall’art. 293 c.p.p.

Impedimento (comma 2). Nel caso di assoluto impedimento il giudice ne dà atto con decreto motivato, e il termine decorre nuovamente dalla cessazione dell’impedimento.

Funzione (comma 3). Attraverso l’interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilità e le esigenze cautelari previste dagli artt. 273, 274 e 275 c.p.p. e, se del caso, revoca o sostituisce la misura a norma dell’art. 299 c.p.p.

Forme (commi 4-6-bis). L’interrogatorio si svolge con le garanzie degli artt. 64 e 65 c.p.p., con tempestivo avviso al pubblico ministero e al difensore, la cui presenza è obbligatoria; il giudice può autorizzare la partecipazione a distanza. Se la misura è stata disposta da un organo collegiale procede il presidente o un componente delegato; fuori circoscrizione può essere delegato il giudice per le indagini preliminari del luogo. L’interrogatorio del pubblico ministero non può precedere quello del giudice. L’atto è documentato con mezzi audiovisivi o, in mancanza, fonografici.

Profili applicativi

Sanzione. L’omesso interrogatorio nei termini determina la perdita di efficacia della misura, secondo l’art. 302 c.p.p. L’obbligo non viene meno quando il giudice della convalida non abbia proceduto all’interrogatorio, ad esempio per non aver convalidato l’arresto, ma abbia comunque applicato una misura: in tal caso l’interrogatorio va compiuto entro i termini ordinari.

Rapporti con l’interrogatorio preventivo. Dopo la legge n. 114 del 2024, l’interrogatorio di garanzia ha funzione residuale: opera quando la legge consente di omettere il contraddittorio anticipato, cioè quando sussistono il pericolo di fuga, il pericolo di inquinamento probatorio o il pericolo di reiterazione per determinati gravi delitti. L’interrogatorio successivo non surroga quello preventivo omesso: chi lamenta l’applicazione della misura senza il previo interrogatorio, quando questo era dovuto, deve far valere la relativa nullità, eventualmente per la prima volta davanti al tribunale del riesame.

Pluralità di reati e di indagati. Le questioni pratiche più frequenti riguardano i procedimenti con più imputazioni o più indagati: occorre stabilire per quali reati e nei confronti di quali persone l’interrogatorio poteva essere differito, e verificare la tenuta della deroga quando il titolo cautelare viene ridimensionato in sede di riesame.

Difesa. Il difensore deve essere avvisato tempestivamente e ha obbligo di intervenire; conviene preparare l’interrogatorio con l’esame degli atti trasmessi ai sensi dell’art. 293, comma 3, c.p.p. e valutare se rendere dichiarazioni o avvalersi della facoltà di non rispondere.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione penale, Sezioni Unite, 30 luglio 2026, n. 28898: l’omissione dell’interrogatorio preventivo, quando dovuto, integra una nullità a regime intermedio deducibile per la prima volta davanti al tribunale del riesame o rilevabile d’ufficio, anche se non eccepita nell’interrogatorio di garanzia; nei procedimenti con più coindagati, la deroga ammessa per alcuni non consente di differire l’interrogatorio per gli altri; la deroga legata al pericolo di reiterazione si valuta con riguardo ai reati che l’indagato potrebbe commettere.
  • Cassazione penale, sez. V, 4 agosto 2025, n. 28457: la custodia cautelare perde efficacia ai sensi dell’art. 302 c.p.p. se il giudice non procede all’interrogatorio entro il termine dell’art. 294 c.p.p.; l’omessa convalida dell’arresto non esime dall’obbligo di interrogare entro i termini di legge la persona cui sia stata applicata la misura.
  • Cassazione penale, sez. IV, 14 agosto 2026, n. 31323: l’interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. interviene quando la restrizione si è ormai prodotta e non può surrogare l’interrogatorio preventivo omesso, la cui mancanza priva l’indagato di una chance difensiva irripetibile.
  • Cassazione penale, sez. I, 28 luglio 2026, n. 28602: quando la misura riguarda più reati e per taluno di essi è consentito omettere l’interrogatorio preventivo, il giudice provvede sulla complessiva domanda cautelare ed effettua l’interrogatorio successivo ex art. 294 c.p.p. per tutti i reati.
  • Cassazione penale, sez. III, 19 febbraio 2026, n. 6740: se il riesame annulla l’ordinanza per mancanza di gravi indizi sul reato che consentiva di omettere l’interrogatorio preventivo, il provvedimento per i reati residui risulta originariamente nullo, perché vengono meno con efficacia retroattiva le ragioni della deroga.

Rapporti con altre norme

L’art. 294 c.p.p. presuppone l’art. 291 c.p.p., e in particolare i commi 1-quater e seguenti sull’interrogatorio preventivo, e l’art. 293 c.p.p. sugli adempimenti esecutivi e sulla comunicazione dei diritti. La sanzione per l’omesso interrogatorio è nell’art. 302 c.p.p.; gli esiti dell’atto si riflettono sugli artt. 273, 274, 275 e 299 c.p.p. Le modalità rinviano agli artt. 64 e 65 c.p.p. e, per la partecipazione a distanza, all’art. 133-ter c.p.p. Nell’arresto e nel fermo l’interrogatorio può essere assorbito dall’udienza di convalida (art. 391 c.p.p.). Il comma 4-bis va letto con l’art. 328, comma 1-quinquies, c.p.p. sul giudice collegiale delle misure cautelari. Sul piano costituzionale e sovranazionale vengono in rilievo l’art. 13 Cost. e l’art. 5 CEDU.