Art. 292 c.p.p. Ordinanza del giudice
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
2. L’ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio:
a) le generalità dell’imputato o quanto altro valga a identificarlo;
b) la descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate;
c) l’esposizione e l’autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato;
c-bis) l’esposizione e l’autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l’esposizione e l’autonoma valutazione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure;
d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l’esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 274;
e) la data e la sottoscrizione del giudice.
2-bis. L’ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dello ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell’ufficio e, se possibile, l’indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l’imputato.
2-ter. L’ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell’imputato, di cui all’articolo 358, nonché all’articolo 327-bis e, nel caso di cui all’articolo 291, comma 1-quater, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell’interrogatorio.
2-quater. Quando è necessario per l’esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenziali, in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti.(253)(260)(263)(267)(270)(275)
3. L’incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione.
3-bis. L’ordinanza è nulla se non è preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’articolo 291, comma 1-quater, nonché quando l’interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo.
3-ter. Quando si procede per i delitti di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell’articolo 416-bis.1 del codice penale, se i fatti riguardano genitori di minorenni, l’ordinanza che dispone la misura della custodia cautelare in carcere o degli arresti domiciliari è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, affinchè compia le opportune verifiche sulla sussistenza di situazioni pregiudizievoli per l’integrità psicofisica del minore legittimanti iniziative ai sensi dell’articolo 336 del codice civile o degli articoli 25 e seguenti del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835.
Note di aggiornamento
Aggiornamento (253)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che la presente modifica si applica alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto medesimo.
Aggiornamento (260)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2018, n. 108, ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 marzo 2019”.
Aggiornamento (263)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 luglio 2019”.
Aggiornamento (267)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 14 giugno 2019, n. 53, ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano alle operazioni di intercettazione relative a provvedimenti autorizzativi emessi dopo il 31 dicembre 2019”.
Aggiornamento (270)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 7, ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 30 aprile 2020”.
Aggiornamento (275)
Il D.Lgs. 29 dicembre 2017, n. 216, come modificato dal D.L. 30 aprile 2020, n. 28 ha disposto (con l’art. 9, comma 1) che “Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 4, 5 e 7 si applicano ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 292 c.p.p., nel capo IV del titolo I del libro IV, disciplina la forma e il contenuto dell’ordinanza che dispone una misura cautelare personale. La norma traduce in requisiti di contenuto, presidiati dalla nullità, le garanzie dell’art. 13 Cost., per il quale la libertà personale può essere limitata solo con atto motivato dell’autorità giudiziaria. La motivazione dell’ordinanza svolge una triplice funzione: consente all’indagato di conoscere le ragioni della privazione della libertà, permette il controllo del tribunale del riesame e della Corte di cassazione, e obbliga il giudice a una valutazione propria, distinta da quella del pubblico ministero che ha chiesto la misura.
Il comma 2 è stato sostituito dalla legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha anche introdotto il comma 2-ter. La legge 16 aprile 2015, n. 47 ha imposto l’autonoma valutazione delle esigenze cautelari, degli indizi e degli elementi forniti dalla difesa (lett. c e c-bis). Il comma 2-quater, introdotto dal d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 per i procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020, limita la riproduzione delle intercettazioni ai brani essenziali. La legge 9 agosto 2024, n. 114 ha esteso il comma 2-ter alla valutazione di quanto dichiarato nell’interrogatorio preventivo, ha integrato il comma 2-quater con la tutela dei dati dei terzi e ha introdotto il comma 3-bis. Da ultimo, la legge 17 luglio 2026, n. 131 (art. 10, comma 1, lett. a) ha aggiunto il comma 3-ter, in vigore dal 9 agosto 2026, sulla comunicazione delle misure al procuratore presso il tribunale per i minorenni.
Contenuto della disposizione
Forma (comma 1). Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza.
Requisiti a pena di nullità (comma 2). L’ordinanza deve contenere, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio: le generalità dell’imputato; la descrizione sommaria del fatto con le norme violate; l’esposizione e l’autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi, con gli elementi di fatto da cui sono desunti, i motivi della loro rilevanza e il tempo trascorso dal reato; l’esposizione e l’autonoma valutazione dei motivi per cui non sono stati ritenuti rilevanti gli elementi della difesa e, per la custodia in carcere, delle ragioni per cui altre misure non sono sufficienti; la data di scadenza della misura disposta per esigenze probatorie; data e sottoscrizione del giudice.
Ulteriori requisiti (commi 2-bis e 2-ter). L’ordinanza reca la sottoscrizione dell’ausiliario, il sigillo dell’ufficio e, se possibile, il luogo in cui si trova l’imputato. È nulla se non valuta gli elementi a carico e a favore dell’indagato raccolti dal pubblico ministero e dal difensore e, quando vi è stato interrogatorio preventivo, se non valuta specificamente quanto dichiarato dall’indagato.
Intercettazioni (comma 2-quater). Delle conversazioni intercettate si riproducono soltanto i brani essenziali, senza dati personali di soggetti diversi dalle parti salvo che siano indispensabili.
Incertezza (comma 3). L’incertezza sul giudice che ha emesso il provvedimento o sulla persona destinataria esime gli agenti dall’esecuzione.
Interrogatorio preventivo (comma 3-bis). L’ordinanza è nulla se non è preceduta dall’interrogatorio nei casi dell’art. 291, comma 1-quater, c.p.p., o se l’interrogatorio è nullo per violazione dei commi 1-septies e 1-octies.
Tutela dei minori (comma 3-ter). Nei procedimenti per associazione per delinquere, associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e delitti aggravati dal metodo mafioso, se i fatti riguardano genitori di minorenni, l’ordinanza di custodia in carcere o di arresti domiciliari è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, per le verifiche sulla situazione del minore.
Profili applicativi
Autonoma valutazione e motivazione per relazione. L’autonoma valutazione non esige conclusioni diverse da quelle del pubblico ministero: il richiamo alla richiesta è legittimo quando risultino la conoscenza degli atti e la loro rielaborazione critica. La mera coincidenza lessicale con la richiesta non basta di per sé a provare il vizio, ma è un indice da valutare insieme agli altri; il vizio sussiste quando l’ordinanza recepisce acriticamente la richiesta con l’aggiunta di formule di stile.
Riesame. L’obbligo di autonoma valutazione riguarda l’ordinanza genetica emessa senza contraddittorio, non la decisione del tribunale del riesame, che può integrare la motivazione del primo giudice.
Elementi a favore. Il giudice non deve confutare analiticamente ogni allegazione difensiva, ma dare conto di averla considerata e spiegare perché non è decisiva. La censura deve indicare quali elementi concreti siano stati ignorati e quale incidenza avrebbero avuto.
Interrogatorio preventivo. Dopo la legge n. 114 del 2024 il controllo sulla legittimità dell’omissione dell’interrogatorio è sostanziale: se il giudice lo ha omesso ritenendo un’aggravante che in realtà non sussiste, l’ordinanza è nulla ai sensi del comma 3-bis. Quando l’interrogatorio si è svolto, le dichiarazioni dell’indagato devono essere valutate in modo specifico.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 292 c.p.p. presuppone gli artt. 273 e 274 c.p.p. sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari e l’art. 275 c.p.p. sui criteri di scelta delle misure, dei quali l’ordinanza deve dare conto. Si coordina con l’art. 291 c.p.p., che disciplina la richiesta del pubblico ministero e l’interrogatorio preventivo, e con l’art. 293 c.p.p. sull’esecuzione e la notificazione. La nullità per difetto di autonoma valutazione è rilevata dal tribunale del riesame ai sensi dell’art. 309, comma 9, c.p.p.; l’art. 294 c.p.p. disciplina l’interrogatorio di garanzia successivo all’esecuzione. Il comma 2-ter richiama gli artt. 358 e 327-bis c.p.p. sulle indagini del pubblico ministero e del difensore; il comma 2-quater si raccorda con l’art. 268 c.p.p. sulla selezione delle intercettazioni. Il comma 3-ter rinvia all’art. 336 c.c. e agli artt. 25 e seguenti del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404. Sul piano costituzionale vengono in rilievo l’art. 13 Cost. e l’art. 111 Cost., che impone la motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali.