Art. 290 c.p.p. Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di esercitare determinate professioni, imprese o uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, il giudice interdice temporaneamente all’imputato, in tutto o in parte, le attività a essi inerenti.

2. Qualora si proceda per un delitto contro l’incolumità pubblica o contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio ovvero per alcuno dei delitti previsti dalle disposizioni penali in materia di società e di consorzi o dagli articoli 353, 355, 373, 380 e 381 del codice penale, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 287 comma 1.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.