Art. 289-bis c.p.p. Divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, il giudice interdice temporaneamente all’imputato di concludere contratti con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio.
Qualora si proceda per un delitto contro la pubblica amministrazione, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall’articolo 287, comma 1

Testo in vigore dal 31 gennaio 2019

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.