Art. 232 c.p.p. Liquidazione del compenso al perito
Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447
1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.
1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali.
Testo in vigore dal 24 ottobre 1989
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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