Art. 229 c.p.p. Comunicazioni relative alle operazioni peritali

Codice di procedura penale – D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447

1. Il perito indica il giorno, l’ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale.

2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.

Testo in vigore dal 24 ottobre 1989

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.