Art. 196-sexies disp. att. c.p.c. Perfezionamento del deposito con modalità telematiche
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto nel momento in cui è generata la conferma del completamento della trasmissione secondo quanto previsto dalla normativa anche regolamentare concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici ed è tempestivamente eseguito quando la conferma è generata entro la fine del giorno di scadenza. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 155, quarto e quinto comma, del codice. Se gli atti o i documenti da depositarsi eccedono la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, il deposito può essere eseguito mediante più trasmissioni.(54)(55)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (54)
Il D.L.gs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, commi 2, 3 e 4) che “Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.
4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi”.
Aggiornamento (55)
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l’art. 35, comma 2) che “Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo Vter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023”.
- (con l’art. 35, comma 3) che “Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell’articolo 196-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo”.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 196-sexies disp. att. c.p.c. stabilisce quando il deposito telematico si considera avvenuto e quando è tempestivo. È stato introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia) e riprende, con formula tecnologicamente neutra, la regola già dettata dall’art. 16-bis, comma 7, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, che collegava il perfezionamento del deposito alla ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia. Il testo è in vigore dal 1° gennaio 2023; secondo l’art. 35 del d.lgs. 149/2022 si applica da tale data anche ai procedimenti pendenti davanti a tribunale, corte di appello e Corte di cassazione, e dal 30 giugno 2023 davanti al giudice di pace e agli altri uffici indicati.
La ratio è garantire certezza sui termini: il depositante deve poter sapere, sulla base di un evento che controlla, se ha rispettato la scadenza, senza dipendere dai tempi di lavorazione della cancelleria.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Il deposito telematico genera una sequenza di ricevute: accettazione del sistema, avvenuta consegna, esito dei controlli automatici, accettazione della cancelleria. Ai fini della tempestività conta la seconda ricevuta, non la data in cui la cancelleria apre la busta o iscrive l’atto a ruolo. La giurisprudenza qualifica però il deposito come fattispecie a formazione progressiva: l’effetto anticipato si consolida solo con l’esito positivo dei controlli e con l’accettazione da parte della cancelleria.
Se la quarta ricevuta segnala un errore o un rifiuto, la parte non decade automaticamente, ma deve attivarsi senza indugio: ripetendo il deposito, che si pone in continuità con il primo e ne conserva la data, oppure chiedendo la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153, secondo comma, c.p.c. Il rifiuto per ragioni fiscali, come la mancata scansione del contributo unificato, non compromette il deposito già perfezionato. È buona prassi conservare tutte le ricevute e verificare l’esito finale prima della scadenza.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
La disposizione completa l’art. 196-quater disp. att. c.p.c., che impone il deposito telematico, e rinvia all’art. 155 c.p.c. per il computo dei termini. I rimedi contro il mancato perfezionamento passano per l’art. 153, secondo comma, c.p.c. sulla rimessione in termini. La norma rileva per tutti i termini di deposito previsti dal codice, tra cui quelli di costituzione (artt. 165 e 166 c.p.c.), di iscrizione delle impugnazioni (artt. 347 e 369 c.p.c.) e di proposizione dei ricorsi.