Art. 196-quater disp. att. c.p.c. Obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il deposito degli atti processuali e dei documenti... da parte del pubblico ministero, dei difensori e dei soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con le stesse modalità le parti depositano gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati. Quando è necessario ai fini della decisione, il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione.(56)(59)

2. Il deposito dei provvedimenti del giudice e dei verbali di udienza ha luogo con modalità telematiche.(56)

3. Il deposito con modalità telematiche è effettuato nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

4. Il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Il ripristino del corretto funzionamento è comunicato con le medesime modalità.(59)(54)(55)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (54)

Il D.L.gs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, commi 2, 3 e 4) che “Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter del codice di procedura civile, quelle previste dal Capo I del Titolo V-ter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché l’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotte dal presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e da tale data si applicano ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Gli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 30 giugno 2023.
3. Davanti al giudice di pace e al tribunale superiore delle acque pubbliche le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023, anche ai procedimenti pendenti a tale data, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 127, terzo comma, 127-bis e 127-ter che hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al primo periodo.
4. Ai procedimenti civili pendenti davanti agli uffici giudiziari diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 le disposizioni di cui al comma 2, primo periodo, si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, non aventi natura regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia accerta la funzionalità dei relativi servizi”.

Aggiornamento (55)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto:
- (con l’art. 35, comma 2) che “Salvo quanto previsto dal secondo periodo, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile, quelle previste dal capo I del titolo Vter delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, nonché quelle previste dall’articolo 196-duodecies delle medesime disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti civili pendenti davanti al tribunale, alla corte di appello e alla Corte di cassazione. Le disposizioni degli articoli 196-quater e 196-sexies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotti dal presente decreto, si applicano ai dipendenti di cui si avvalgono le pubbliche amministrazioni per stare in giudizio personalmente dal 28 febbraio 2023”.
- (con l’art. 35, comma 3) che “Davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni, al commissario per la liquidazione degli usi civici e al tribunale superiore delle acque pubbliche, le disposizioni degli articoli 127, terzo comma, 127-bis, 127-ter e 193, secondo comma, del codice di procedura civile e quelle dell’articolo 196-duodecies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, introdotti dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 anche per i procedimenti civili pendenti a tale data. Davanti ai medesimi uffici, le disposizioni previste dal capo I del titolo V-ter delle citate disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, introdotto dal presente decreto, si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023 anche ai procedimenti pendenti a tale data. Con uno o più decreti non aventi natura regolamentare il Ministro della giustizia, accertata la funzionalità dei relativi servizi di comunicazione, può individuare gli uffici nei quali viene anticipato, anche limitatamente a specifiche categorie di procedimenti, il termine di cui al secondo periodo”.

Aggiornamento (56)

Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l’art. 35, comma 4) che, salvo quanto previsto dall’articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° marzo 2023 e si applicano anche ai procedimenti già pendenti a quella data.

Aggiornamento (59)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 196-quater disp. att. c.p.c. sancisce l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali e dei documenti. È stato introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (riforma Cartabia) nel nuovo Titolo V-ter delle disposizioni di attuazione, dedicato alla giustizia digitale, e ha trasferito nel corpo delle norme processuali la regola prima contenuta nell’art. 16-bis del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, saldandola con la disciplina emergenziale scaduta il 31 dicembre 2022. Il d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (correttivo) l’ha ritoccata senza alterarne l’essenza, eliminando il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo, riformulando il potere del giudice di ordinare copie cartacee e subordinando la deroga alla certificazione ministeriale del malfunzionamento: il testo vigente è in vigore dal 26 novembre 2024.

L’art. 35 del d.lgs. 149/2022 ne ha disposto l’applicazione dal 1° gennaio 2023 anche ai procedimenti pendenti davanti a tribunale, corte di appello e Corte di cassazione, e dal 30 giugno 2023 davanti al giudice di pace, al tribunale per i minorenni e agli altri uffici minori. La ratio è la piena informatizzazione del fascicolo, a beneficio della rapidità e della certezza degli adempimenti.

Contenuto della disposizione

  • Soggetti obbligati: pubblico ministero, difensori e soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria (consulenti, custodi, delegati alle vendite) depositano atti e documenti esclusivamente in via telematica; con le stesse modalità le parti depositano gli atti dei soggetti da esse nominati, come i consulenti di parte.
  • Copia cartacea: quando è necessario per la decisione, il giudice può ordinare il deposito su carta di singoli atti e documenti, indicandone specificamente la ragione.
  • Atti del giudice: provvedimenti e verbali di udienza sono depositati telematicamente.
  • Regole tecniche: il deposito rispetta la normativa, anche regolamentare, su sottoscrizione, trasmissione e ricezione dei documenti informatici.
  • Deroga: il capo dell’ufficio autorizza il deposito non telematico solo se vi è urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero certifica il mancato funzionamento dei sistemi del dominio giustizia; certificazione e ripristino sono pubblicati sul portale dei servizi telematici.

Profili applicativi

L’obbligo riguarda ormai anche gli atti introduttivi e il ricorso per cassazione. Le conseguenze della violazione dipendono dal tipo di atto e dalla funzione del deposito. Per il ricorso per cassazione la Corte ha ritenuto che il deposito cartaceo non osservi la modalità prescritta dall’art. 369 c.p.c. e determini l’improcedibilità. Nel regime precedente, invece, il deposito con modalità diversa da quella prescritta era stato più volte qualificato come irregolarità o nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, quando l’atto fosse comunque entrato nel fascicolo e la controparte avesse potuto difendersi. Il mutamento di prospettiva impone al difensore la massima cautela.

La deroga è stretta: non bastano difficoltà personali, malfunzionamenti del proprio computer o scarsa dimestichezza con il sistema, ma occorre un malfunzionamento dei sistemi ministeriali formalmente certificato. Va ricordato anche che i documenti depositati solo in udienza su carta, fuori dai casi di legge, non entrano ritualmente nel fascicolo e non possono essere recuperati nei gradi successivi.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. I, ord. 20 aprile 2023, n. 10689: dal 1° gennaio 2023 il deposito telematico è obbligatorio anche in cassazione; l’art. 196-quater disp. att. c.p.c. ha portata cogente e il ricorso depositato su carta è improcedibile per inosservanza delle modalità dell’art. 369 c.p.c.
  • Cassazione civile, sez. trib., ord. 8 aprile 2025, n. 9269: la deroga presuppone un impedimento oggettivo e assoluto, estraneo alla volontà della parte; le difficoltà del difensore nell’uso del sistema, in assenza di anomalie accertate, non giustificano il deposito cartaceo, e il ricorso è stato dichiarato improcedibile.
  • Cassazione civile, sez. I, ord. 20 marzo 2026, n. 6646: fuori dai casi dell’ordine motivato del giudice o del malfunzionamento certificato, il deposito cartaceo è irrituale e inammissibile; la produzione in cassazione di documenti mai inseriti nel fascicolo telematico di merito è tardiva e inammissibile.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 8 settembre 2022, n. 26447: nel regime dell’art. 16-bis del D.L. 179/2012, il deposito cartaceo del ricorso notificato e del decreto di fissazione dell’udienza integrava una nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, avendo la controparte potuto prenderne visione.
  • Cassazione civile, sez. I, 17 luglio 2019, n. 19151: nel regime previgente il deposito dell’atto introduttivo con modalità cartacee anziché telematiche, o viceversa, non determinava nullità della costituzione, ma un vizio sanabile per raggiungimento dello scopo.

Rapporti con altre norme

La disposizione apre la serie degli artt. 196-bis ss. disp. att. c.p.c. sul processo telematico ed è completata dall’art. 196-sexies disp. att. c.p.c. sul momento di perfezionamento del deposito. Si coordina con l’art. 46 disp. att. c.p.c. sulla forma degli atti informatici, con gli artt. 165, 166 e 369 c.p.c. sui depositi delle parti e con l’art. 153, secondo comma, c.p.c. sulla rimessione in termini. Nel processo penale l’obbligo corrispondente è fissato dall’art. 111-bis c.p.p.