Art. 194 disp. att. c.p.c. Nomina dell’esperto nel giudizio di divisione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Quando per la formazione della massa da dividersi e delle quote è necessaria l’opera di un esperto, questi è nominato, d’ufficio o su istanza del notaio o di uno degli interessati, dal giudice istruttore, che ne riceve il giuramento a norma dell’articolo 193 del codice.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.