Art. 189 disp. att. c.p.c. Provvedimenti relativi alla separazione personale dei coniugi

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’ordinanza con la quale il presidente del tribunale o il giudice istruttore dà i provvedimenti di cui all’articolo 708 del codice costituisce titolo esecutivo. Essa conserva la sua efficacia anche dopo l’estinzione del processo finchè non sia sostituita con altro provvedimento emesso dal presidente o dal giudice istruttore a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi.

Testo in vigore dal 10 giugno 1942

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.