Art. 135 disp. att. c.p.c.

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

Articolo abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.(55)

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 28 febbraio 2023

Note di aggiornamento

Aggiornamento (55)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 5) che “Salvo quanto disposto dal comma 6, le norme del capo III del titolo III del libro secondo del codice di procedura civile e del capo IV delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, come modificati dal presente decreto, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2023 e si applicano ai giudizi introdotti con ricorso notificato a decorrere da tale data”.

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.