Art. 133-bis disp. att. c.p.c. Sospensione dell’istruzione in pendenza di ricorso per cassazione

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Se sia stato proposto ricorso immediato per cassazione contro alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell’articolo 279 del Codice, l’istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l’ordinanza collegiale per l’ulteriore istruzione della causa siano dipendenti di quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione.

2. Se il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile la causa deve essere riassunta davanti all’istruttore nelle forme stabilite dall’art. 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di rigetto

Testo in vigore dal 1° gennaio 1951

Testo verificato su Normattiva il 11 ottobre 2026.