Art. 133-bis disp. att. c.p.c. Sospensione dell’istruzione in pendenza di ricorso per cassazione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Se sia stato proposto ricorso immediato per cassazione contro alcuna delle sentenze previste nel n. 4 del secondo comma dell’articolo 279 del Codice, l’istruttore, su istanza concorde delle parti, qualora ritenga che i provvedimenti dati con l’ordinanza collegiale per l’ulteriore istruzione della causa siano dipendenti di quelli contenuti nella sentenza impugnata, può disporre con ordinanza non impugnabile che l’esecuzione o la prosecuzione dell’ulteriore istruzione rimanga sospesa fino alla definizione del giudizio di cassazione.
2. Se il ricorso è rigettato o dichiarato inammissibile la causa deve essere riassunta davanti all’istruttore nelle forme stabilite dall’art. 125, entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza di rigetto