Art. 774 c.p.c. Rinvio delle operazioni
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Quando l’inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l’ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.