Art. 774 c.p.c. Rinvio delle operazioni

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Quando l’inventario non può essere ultimato nel giorno del suo inizio, l’ufficiale che vi procede ne rinvia la continuazione a un giorno prossimo, avvertendone verbalmente le parti presenti.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.