Art. 771 c.p.c. Persone che hanno diritto di assistere all’inventario

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Hanno diritto di assistere alla formazione dell’inventario:
1) il coniuge superstite;
2) gli eredi legittimi presunti;
3) l’esecutore testamentario, gli eredi istituiti e i legatari;
4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.