Art. 742 c.p.c. Revocabilità dei provvedimenti

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. I decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati, ma restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.