Art. 737 c.p.c. Forma della domanda e del provvedimento

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 737 c.p.c. apre le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio e ne fissa i tratti formali essenziali: la domanda si propone con ricorso al giudice competente e il provvedimento ha forma di decreto motivato, salvo diversa previsione di legge. Il rito camerale nasce come modello della giurisdizione volontaria, cioè dell’attività con cui il giudice cura interessi privati senza risolvere un conflitto tra parti contrapposte (tutela dei minori e degli incapaci, autorizzazioni, nomine): di qui la semplicità delle forme, l’assenza di udienza pubblica e la revocabilità dei provvedimenti.

La disposizione conserva il testo originario del codice, in vigore dal 21 aprile 1942. Il suo ambito si è però dilatato: il legislatore ha esteso lo schema camerale a numerose controversie su diritti soggettivi, e la giurisprudenza ha dovuto adattarne le regole alle garanzie del giusto processo. Le Sezioni Unite hanno preso atto che la giurisdizione volontaria è oggi ricondotta al genere dell’attività giurisdizionale, come sua specie peculiare, e che la contrapposizione con la giurisdizione contenziosa è divenuta molto meno netta.

Contenuto della disposizione

  • Atto introduttivo: il ricorso, depositato al giudice competente secondo le norme speciali di ciascun procedimento; il giudice fissa con decreto l’eventuale comparizione e il contraddittorio con gli interessati.
  • Istruttoria: il giudice può assumere informazioni (art. 738 c.p.c.) con ampia libertà di forme, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa.
  • Provvedimento: decreto motivato, la cui motivazione può essere sintetica ma deve consentire di ricostruire le ragioni della decisione; la legge può prevedere forme diverse, come l’ordinanza o la sentenza.
  • Rimedi: il reclamo al giudice superiore entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione (art. 739 c.p.c.); la revoca e la modifica in ogni tempo, salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi (art. 742 c.p.c.).

Profili applicativi

Ricorso straordinario per cassazione. Il nodo pratico più rilevante riguarda l’impugnabilità dei decreti camerali ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. Il ricorso è ammesso solo contro i provvedimenti decisori e definitivi: decisori quando risolvono un conflitto tra posizioni soggettive contrapposte; definitivi quando non sono soggetti ad altro mezzo di impugnazione e non sono destinati a essere assorbiti in un’ulteriore decisione. La modificabilità per fatti sopravvenuti, secondo la logica del giudicato “allo stato degli atti”, non esclude la stabilità richiesta.

Volontaria giurisdizione pura. Restano invece non ricorribili i decreti che si limitano a gestire interessi, come quelli sull’amministrazione della cosa comune ai sensi dell’art. 1105 c.c., salvo che il giudice, travalicando i propri limiti, abbia deciso una controversia su diritti.

Rito camerale e diritti soggettivi. Il rito camerale è considerato idoneo a tutelare anche diritti soggettivi, specie in materie tecniche e documentali; l’eventuale errore sul rito rileva solo se ha leso in concreto il contraddittorio o il diritto di difesa.

Spese. Nei procedimenti di volontaria giurisdizione privi di contrasto tra le parti non opera la regola della soccombenza; la questione va valutata caso per caso alla luce della natura del procedimento.

Materia familiare. Molti procedimenti un tempo camerali in materia di famiglia e minori sono oggi attratti dal rito unitario degli artt. 473-bis e seguenti c.p.c.; occorre quindi verificare sempre quale disciplina regoli il singolo procedimento.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 24 luglio 2023, n. 22048: il decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo sull’autorizzazione al rilascio del passaporto al genitore, in mancanza di assenso dell’altro, ha natura definitiva, nella forma del giudicato allo stato degli atti, e valenza decisoria, perché definisce un conflitto tra diritti soggettivi; è quindi ammissibile il ricorso straordinario per cassazione.
  • Cassazione civile, Sezioni Unite, 14 novembre 2024, n. 29432: le Sezioni Unite riconducono la giurisdizione volontaria al genere dell’attività giurisdizionale, pur distinta da quella contenziosa, e affermano che nel procedimento di correzione degli errori materiali, di natura sostanzialmente amministrativa, non si liquidano spese anche se la controparte resiste.
  • Cassazione civile, sez. I, 8 luglio 2025, n. 18563: il decreto che nega agli eredi l’accesso ai dati del defunto nell’ambito dell’amministrazione di sostegno ormai chiusa è decisorio, perché incide su diritti, e tendenzialmente stabile, perché non destinato a essere assorbito in un altro provvedimento; è quindi ricorribile per cassazione.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 29 febbraio 2024, n. 5437: i decreti resi, anche in sede di reclamo, sui provvedimenti per l’amministrazione della cosa comune ex art. 1105 c.c. hanno natura di volontaria giurisdizione, sono soltanto revocabili o modificabili e non sono impugnabili con ricorso straordinario, salvo che abbiano deciso una controversia su diritti soggettivi.
  • Cassazione civile, sez. II, 6 marzo 2025, n. 6035: il rito camerale, arricchito dall’udienza pubblica, è idoneo ad assicurare la piena tutela dei diritti soggettivi, specie in controversie a contenuto tecnico e documentale; la violazione delle regole sul rito non comporta nullità se non ha inciso sul contraddittorio o sulla difesa.

Rapporti con altre norme

L’art. 737 c.p.c. è la prima delle disposizioni comuni degli artt. 737-742-bis c.p.c.: l’art. 738 c.p.c. regola istruttoria e intervento del pubblico ministero, gli artt. 739 e 740 c.p.c. il reclamo, l’art. 741 c.p.c. l’efficacia, l’art. 742 c.p.c. la revoca, l’art. 742-bis c.p.c. l’estensione a tutti i procedimenti in camera di consiglio. Le norme speciali che rinviano al rito camerale si trovano nel codice civile (ad esempio artt. 1105 e 1129 c.c.) e in molte leggi di settore. La ricorribilità dei decreti si misura sull’art. 111, settimo comma, Cost.; per la materia familiare prevalgono gli artt. 473-bis e seguenti c.p.c.