Art. 737 c.p.c. Forma della domanda e del provvedimento
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. I provvedimenti, che debbono essere pronunciati in camera di consiglio, si chiedono con ricorso al giudice competente e hanno forma di decreto motivato, salvo che la legge disponga altrimenti.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 737 c.p.c. apre le disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio e ne fissa i tratti formali essenziali: la domanda si propone con ricorso al giudice competente e il provvedimento ha forma di decreto motivato, salvo diversa previsione di legge. Il rito camerale nasce come modello della giurisdizione volontaria, cioè dell’attività con cui il giudice cura interessi privati senza risolvere un conflitto tra parti contrapposte (tutela dei minori e degli incapaci, autorizzazioni, nomine): di qui la semplicità delle forme, l’assenza di udienza pubblica e la revocabilità dei provvedimenti.
La disposizione conserva il testo originario del codice, in vigore dal 21 aprile 1942. Il suo ambito si è però dilatato: il legislatore ha esteso lo schema camerale a numerose controversie su diritti soggettivi, e la giurisprudenza ha dovuto adattarne le regole alle garanzie del giusto processo. Le Sezioni Unite hanno preso atto che la giurisdizione volontaria è oggi ricondotta al genere dell’attività giurisdizionale, come sua specie peculiare, e che la contrapposizione con la giurisdizione contenziosa è divenuta molto meno netta.
Contenuto della disposizione
Profili applicativi
Ricorso straordinario per cassazione. Il nodo pratico più rilevante riguarda l’impugnabilità dei decreti camerali ai sensi dell’art. 111, settimo comma, Cost. Il ricorso è ammesso solo contro i provvedimenti decisori e definitivi: decisori quando risolvono un conflitto tra posizioni soggettive contrapposte; definitivi quando non sono soggetti ad altro mezzo di impugnazione e non sono destinati a essere assorbiti in un’ulteriore decisione. La modificabilità per fatti sopravvenuti, secondo la logica del giudicato “allo stato degli atti”, non esclude la stabilità richiesta.
Volontaria giurisdizione pura. Restano invece non ricorribili i decreti che si limitano a gestire interessi, come quelli sull’amministrazione della cosa comune ai sensi dell’art. 1105 c.c., salvo che il giudice, travalicando i propri limiti, abbia deciso una controversia su diritti.
Rito camerale e diritti soggettivi. Il rito camerale è considerato idoneo a tutelare anche diritti soggettivi, specie in materie tecniche e documentali; l’eventuale errore sul rito rileva solo se ha leso in concreto il contraddittorio o il diritto di difesa.
Spese. Nei procedimenti di volontaria giurisdizione privi di contrasto tra le parti non opera la regola della soccombenza; la questione va valutata caso per caso alla luce della natura del procedimento.
Materia familiare. Molti procedimenti un tempo camerali in materia di famiglia e minori sono oggi attratti dal rito unitario degli artt. 473-bis e seguenti c.p.c.; occorre quindi verificare sempre quale disciplina regoli il singolo procedimento.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 737 c.p.c. è la prima delle disposizioni comuni degli artt. 737-742-bis c.p.c.: l’art. 738 c.p.c. regola istruttoria e intervento del pubblico ministero, gli artt. 739 e 740 c.p.c. il reclamo, l’art. 741 c.p.c. l’efficacia, l’art. 742 c.p.c. la revoca, l’art. 742-bis c.p.c. l’estensione a tutti i procedimenti in camera di consiglio. Le norme speciali che rinviano al rito camerale si trovano nel codice civile (ad esempio artt. 1105 e 1129 c.c.) e in molte leggi di settore. La ricorribilità dei decreti si misura sull’art. 111, settimo comma, Cost.; per la materia familiare prevalgono gli artt. 473-bis e seguenti c.p.c.