Art. 73 c.p.c. Astensione del pubblico ministero
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all’astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.