Art. 73 c.p.c. Astensione del pubblico ministero

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all’astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.