Art. 69 c.p.c. Azione del pubblico ministero
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge.
1. Il pubblico ministero esercita l’azione civile nei casi stabiliti dalla legge.
Testo in vigore dal 21 aprile 1942
Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.
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