Art. 705 c.p.c. Divieto di proporre giudizio petitorio

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il convenuto nel giudizio possessorio non può proporre giudizio petitorio, finchè il primo giudizio non sia definito e la decisione non sia stata eseguita.(63)

2. Il convenuto può tuttavia proporre il giudizio petitorio quando dimostra che l’esecuzione del provvedimento possessorio non può compiersi per fatto dell’attore.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1992

Note di aggiornamento

Aggiornamento (63)

La Corte Costituzionale con sentenza 22 gennaio-3 febbraio 1992, n. 25 (in G.U. 1a s.s. 12/2/1992, n. 7) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 705, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui subordina la proposizione del giudizio petitorio alla definizione della controversia possessoria e all’esecuzione della decisione nel caso che ne derivi o possa derivarne un pregiudizio irreparabile al convenuto”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.