Art. 703 c.p.c. Domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Le domande di reintegrazione e di manutenzione nel possesso si propongono con ricorso al giudice competente a norma dell’articolo 21.(88)(90)

2. Il giudice provvede ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti, in quanto compatibili. 113a

3. (115)

4. (116)

5. L’ordinanza che accoglie o respinge la domanda è reclamabile ai sensi dell’articolo 669-terdecies.

6. 113a

7. (116)

8. Se richiesto da una delle parti, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla comunicazione del provvedimento che ha deciso sul reclamo ovvero, in difetto, del provvedimento di cui al terzo comma, il giudice fissa dinanzi a sé l’udienza per la prosecuzione del giudizio di merito. Si applica l’articolo 669-novies, terzo comma. 113a

9. (115)

10. (116)

Testo in vigore dal 11 settembre 2005

Note di aggiornamento

Aggiornamento (67)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477, ha disposto (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti.”

Aggiornamento (72)

La L. 26 novembre 1990, n. 353, come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673, ha disposto (con l’art. 92, comma 1) che “Fatta eccezione per la disposizione di cui all’articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti.”
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l’art. 77, comma 1 della L. 26 novembre 1990, n. 353 ha conseguentemente disposto (con l’art. 4, comma 5) che “Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353, e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, è rigettata l’istanza di convalida ovvero è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.”.

Aggiornamento (88)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace decorso il termine stabilito dall’articolo 1, comma 1, lettera r), della legge 16 luglio 1997, n. 254, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”

Aggiornamento (90)

Il D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 come modificato dalla L. 16 giugno 1998, n. 188 ha disposto (con l’art. 247, comma 1) che “Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e diventa efficace a decorrere dal 2 giugno 1999, fatta eccezione per le disposizioni previste dagli articoli 17, 33, comma 1, 38, comma 1 e 40, commi 1 e 3.”

Aggiornamento (113a)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115 convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168 ha disposto (con l’art. 2, comma 3-quater) che le presenti modifiche decorrono dal 1° gennaio 2006.
Ha inoltre disposto (con l’art. 2, comma 3-quinquies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), e-bis) ed e-ter), 3-bis e 3-ter non si applicano ai giudizi civili pendenti alla data del 1° gennaio 2006.”

Aggiornamento (115)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263 ha disposto (con l’art. 2, comma 3-quinquies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.”

Aggiornamento (116)

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l’art. 2, comma 3-quinquies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettere b-bis), b-ter), c-bis), c-ter), c-quater), c-quinquies), e-bis) ed e-ter), 3-bis, e 3-ter, lettera a), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data di entrata in vigore.”

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 703 c.p.c. apre il capo dedicato ai procedimenti possessori e disciplina la tutela processuale delle azioni di reintegrazione (art. 1168 c.c.) e di manutenzione (art. 1170 c.c.). La norma risponde all’esigenza di proteggere con rapidità la situazione di fatto del possesso contro lo spoglio o la molestia, a prescindere dalla titolarità del diritto: il giudice non accerta chi sia proprietario, ma ripristina lo stato di fatto alterato, secondo il principio per cui nessuno può farsi giustizia da sé.

La fisionomia attuale del procedimento è il risultato di più interventi. La legge 26 novembre 1990, n. 353 (art. 77) aveva sostituito gli originari secondo e terzo comma, rinviando al procedimento cautelare uniforme. Il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (art. 2, comma 3, lett. e-bis), n. 7.1 e 7.2), ha riscritto il secondo comma, precisando che il rinvio agli artt. 669-bis e seguenti c.p.c. opera “in quanto compatibili”, e ha aggiunto il terzo e il quarto comma sul reclamo e sulla prosecuzione del giudizio di merito. Le modifiche hanno effetto dal 1° marzo 2006 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente. La Corte costituzionale, con sentenza n. 379 del 2007, ha dichiarato non fondata, nei sensi indicati in motivazione, una questione di legittimità relativa all’articolo e all’art. 669-octies c.p.c.

Contenuto della disposizione

  • Forma e competenza: la domanda si propone con ricorso al giudice competente secondo l’art. 21 c.p.c., cioè al giudice del luogo in cui è avvenuto il fatto denunciato; la competenza per materia spetta al tribunale.
  • Fase sommaria: il giudice procede nelle forme del procedimento cautelare uniforme, in quanto compatibili, quindi con istruttoria deformalizzata e decisione con ordinanza di accoglimento o di rigetto. Non è richiesto il presupposto del pericolo nel ritardo: l’urgenza è insita nella tutela del possesso.
  • Reclamo: l’ordinanza è reclamabile davanti al collegio ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c.
  • Merito possessorio: la prosecuzione del giudizio a cognizione piena è solo eventuale. Occorre l’istanza di una delle parti entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento sul reclamo o, se il reclamo manca, dell’ordinanza conclusiva della fase sommaria; il giudice fissa allora l’udienza davanti a sé. Il richiamo all’art. 669-novies, terzo comma, c.p.c. regola l’inefficacia del provvedimento possessorio in caso di sentenza di merito che neghi il diritto tutelato.

Profili applicativi

Struttura bifasica eventuale. Il ricorso introduttivo è atto unico che instaura entrambe le fasi; l’istanza di prosecuzione è un mero atto di impulso, sicché la tutela possessoria può arrestarsi all’ordinanza oppure proseguire fino alla sentenza, soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione. In mancanza di istanza tempestiva l’ordinanza conserva i suoi effetti, ma con una stabilità che non equivale al giudicato.

Forma dell’istanza. La legge non prescrive una forma determinata: è valida anche una citazione, purché notificata e iscritta a ruolo entro il termine, secondo il principio di libertà delle forme dell’art. 121 c.p.c.

Diritto intertemporale. Ai ricorsi depositati prima del 1° marzo 2006 si applica la disciplina anteriore, che non conosceva la prosecuzione eventuale del merito; l’errore nell’individuare il regime applicabile è causa frequente di contenzioso nelle cause più risalenti.

Rimedi. Contro l’ordinanza resa sul reclamo non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione, perché il provvedimento difetta di decisorietà e definitività: le parti possono sempre chiedere il giudizio di merito. Gli eventuali vizi della fase sommaria vanno fatti valere in quella sede.

Onere della prova. Il ricorrente deve dimostrare il possesso (o la detenzione qualificata, per lo spoglio) al momento del fatto, l’atto di spoglio o di molestia e, per la reintegrazione, l’elemento soggettivo dell’animus spoliandi, che si presume nella consapevolezza di privare altri del godimento contro la sua volontà. L’azione di reintegrazione va proposta entro l’anno dallo spoglio.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. II, ord. 26 febbraio 2025, n. 5077: il giudizio di merito possessorio è un prolungamento eventuale e non automatico della fase interdittale, attivato solo dall’istanza di parte entro sessanta giorni; il ricorso introduttivo instaura entrambe le fasi e l’atto di impulso può assumere anche la forma della citazione, se tempestivo e idoneo allo scopo.
  • Cassazione civile, sez. VI, ord. 24 maggio 2022, n. 16816: le modifiche introdotte dal d.l. n. 35 del 2005 entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano ai soli procedimenti instaurati dopo tale data; a un ricorso possessorio depositato nel gennaio 2006 non può applicarsi la regola della prosecuzione su istanza.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 6 settembre 2023, n. 25982: è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione contro l’ordinanza resa sul reclamo nel procedimento possessorio, che resta assorbita nella sentenza se il merito prosegue e, in caso contrario, acquista una stabilità soltanto endoprocessuale, inidonea al giudicato.
  • Cassazione civile, sez. II, ord. 3 gennaio 2025, n. 63: l’ordinanza emessa in sede di reclamo non ha carattere decisorio, perché resta sempre aperta l’introduzione del giudizio di merito; non rileva che la parte lamenti un errore procedurale della fase cautelare non deducibile in sede di merito. Il ricorso, definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., è stato dichiarato inammissibile con le sanzioni dell’art. 96 c.p.c.

Rapporti con altre norme

L’art. 703 c.p.c. presuppone le azioni sostanziali degli artt. 1168 e 1170 c.c. e si coordina con gli artt. 704 c.p.c. (domande possessorie in pendenza del giudizio petitorio) e 705 c.p.c. (divieto per il convenuto nel possessorio di proporre il giudizio petitorio prima della definizione del primo). Il rinvio agli artt. 669-bis e seguenti c.p.c. richiama in particolare l’art. 669-sexies sull’istruttoria, l’art. 669-terdecies sul reclamo e l’art. 669-novies sull’inefficacia. La competenza è regolata dall’art. 21 c.p.c.; la forma degli atti di impulso dall’art. 121 c.p.c.; i limiti al ricorso straordinario derivano dall’art. 111, settimo comma, Cost.