Art. 64 c.p.c. Responsabilità del consulente

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.(2)

2. In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell’esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l’arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni.
Si applica l’articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

Testo in vigore dal 3 luglio 1985

Note di aggiornamento

Aggiornamento (2)

Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “Il deposito previsto dall’art. 64, primo comma, del Codice di procedura civile è elevato, per i ricorsi notificati a decorrere dal 1 ottobre 1948, a lire cinquecento se la sentenza impugnata è del pretore, a lire millecinquecento se la sentenza impugnata è del tribunale, a lire tremila in ogni altro caso.”.
Ha inoltre disposto (con l’art. 3, comma 1) che “Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.