Art. 63 c.p.c. Obbligo di assumere l’incarico e ricusazione del consulente

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l’obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

2. Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell’art. 51.

3. Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l’ha nominato.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.