Art. 631-bis c.p.c. Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l’estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all’articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.(148)

Testo in vigore dal 21 agosto 2015

Note di aggiornamento

Aggiornamento (148)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l’art. 23, comma 2) che “Le disposizioni di cui [...] all’articolo 13, comma 1, [...] lettera ee) [...] si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall’articolo 161-quater delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.