Art. 629 c.p.c. Rinuncia
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il processo si estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.
2. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.
3. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell’articolo 306.