Art. 629 c.p.c. Rinuncia

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il processo si estingue se, prima dell’aggiudicazione o dell’assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

2. Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

3. In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell’articolo 306.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.