Art. 621 c.p.c. Limiti della prova testimoniale
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il terzo opponente non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, tranne che l’esistenza del diritto stesso sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore.