Art. 620 c.p.c. Opposizione tardiva

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Se in seguito all’opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l’opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.