Art. 620 c.p.c. Opposizione tardiva
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Se in seguito all’opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l’opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.