Art. 615 c.p.c. Forma dell’opposizione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell’articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l’efficacia esecutiva del titolo. Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata. (113a)(115)(116)(148)
2. Quando è iniziata l’esecuzione, l’opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione stessa. Questi fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti davanti a sé e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto. Nell’esecuzione per espropriazione l’opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l’opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile.
3. (150)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (113a)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 17 agosto 2005, n. 168, ha disposto (con l’art. 2, comma 3-quater) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 1 gennaio 2006.
Aggiornamento (115)
Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, ha disposto (con l’art. 2, comma 3-sexies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° gennaio 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° gennaio 2006”.
Aggiornamento (116)
Il D.L.14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51, ha disposto (con l’art. 2, comma 3-sexies) che “Le disposizioni di cui ai commi 3, lettera e), numeri da 2) a 43-bis), e 3-ter, lettere a-bis), b), c), c-bis), d), e) ed f), entrano in vigore il 1° marzo 2006 e si applicano anche alle procedure esecutive pendenti a tale data di entrata in vigore. Quando tuttavia è già stata ordinata la vendita, la stessa ha luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore. L’intervento dei creditori non muniti di titolo esecutivo conserva efficacia se avvenuto prima del 1° marzo 2006”.
Aggiornamento (148)
Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l’art. 23, comma 9) che “Le disposizioni di cui all’articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita”.
Aggiornamento (150)
Il D.L. 3 maggio 2016, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 30 giugno 2016, n. 119 ha disposto (con l’art. 4, comma 3) che la modifica del comma 2 del presente articolo si applica ai procedimenti di esecuzione forzata per espropriazione iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Commento
Inquadramento e ratio
L’art. 615 c.p.c. apre il titolo V del libro terzo, dedicato alle opposizioni nel processo esecutivo, e disciplina l’opposizione all’esecuzione: il rimedio con cui il debitore, o il terzo assoggettato all’esecuzione, contesta il diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata (l’an dell’esecuzione) oppure la pignorabilità dei beni. Si distingue dall’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), che censura la regolarità formale del titolo, del precetto o dei singoli atti (il quomodo), e dall’opposizione di terzo (art. 619 c.p.c.), con cui un terzo rivendica la proprietà dei beni pignorati. Si tratta di un ordinario giudizio di cognizione, che si innesta sul processo esecutivo senza confondersi con esso e si conclude con una sentenza idonea al giudicato.
Il testo vigente è il risultato di più interventi. Il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ha previsto il potere del giudice di sospendere l’efficacia esecutiva del titolo già con l’opposizione a precetto. Il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha aggiunto la sospensione limitata alla parte contestata. Il d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, ha introdotto nel secondo comma il limite temporale per l’opposizione nell’espropriazione, applicabile alle procedure iniziate dal 3 luglio 2016. La riforma Cartabia non ha modificato l’articolo.
Contenuto della disposizione
La norma distingue due momenti.
Nell’espropriazione l’opposizione è inammissibile se proposta dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione (artt. 530, 552 e 569 c.p.c.), salvo che si fondi su fatti sopravvenuti o che l’opponente dimostri di non averla potuta proporre prima per causa a lui non imputabile.
Profili applicativi
I motivi tipici sono l’inesistenza o la caducazione del titolo esecutivo, l’estinzione del credito per pagamento, compensazione o prescrizione, l’impignorabilità dei beni, il difetto di legittimazione attiva o passiva. Quando il titolo è giudiziale, l’opponente può far valere solo fatti estintivi, impeditivi o modificativi successivi alla formazione del titolo: quelli anteriori andavano dedotti nel giudizio di cognizione, pena la loro preclusione. Il giudizio di opposizione non può trasformarsi in un nuovo esame del merito già deciso. Diverso il caso del titolo stragiudiziale (cambiale, assegno, atto notarile), contro il quale sono ammesse tutte le contestazioni sul credito.
Per i decreti ingiuntivi non opposti nei confronti del consumatore, il giudice dell’esecuzione deve verificare, fino alla vendita o all’assegnazione, l’eventuale abusività delle clausole contrattuali che incidono sul credito, se il decreto non contiene motivazione sul punto, e avvisare il debitore della possibilità di proporre opposizione tardiva al decreto.
Sul piano pratico, il limite temporale del secondo comma impone di proporre l’opposizione tempestivamente, prima dell’ordinanza di vendita o di assegnazione. Resta salva la possibilità di far valere nella fase distributiva la contestazione del credito con le controversie dell’art. 512 c.p.c., che hanno oggetto diverso.
Orientamenti giurisprudenziali
Rapporti con altre norme
L’art. 615 c.p.c. si completa con l’art. 616 c.p.c. sul giudizio di merito successivo alla fase sommaria e con l’art. 624 c.p.c. sulla sospensione del processo esecutivo e sulla stabilità del provvedimento cautelare. Va distinto dall’art. 617 c.p.c., soggetto al termine di venti giorni, e dall’art. 619 c.p.c. sull’opposizione di terzo. La competenza per l’opposizione a precetto rinvia all’art. 27 c.p.c.; i limiti alla pignorabilità sono fissati, tra l’altro, dagli artt. 514, 515 e 545 c.p.c. Nella fase distributiva operano gli artt. 512 e 598 c.p.c. Per il decreto ingiuntivo, l’opposizione tardiva è disciplinata dall’art. 650 c.p.c.; per la riscossione esattoriale valgono le regole speciali degli artt. 57 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.