Art. 614-bis c.p.c. Misure di coercizione indiretta

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile.

2. Se non è stata richiesta nel processo di cognizione, ovvero il titolo esecutivo è diverso da un provvedimento di condanna, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza o ritardo nell’esecuzione del provvedimento è determinata dal giudice dell’esecuzione, su ricorso dell’avente diritto, dopo la notificazione del precetto. Il provvedimento perde efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all’articolo 612.(178)

3. Il giudice determina l’ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l’obbligato derivante dall’inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile.

4. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409.(171)(173)

Testo in vigore dal 26 novembre 2024

Note di aggiornamento

Aggiornamento (148)

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l’art. 23, comma 9) che “Le disposizioni di cui all’articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l’osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice o il professionista delegato dispone una nuova vendita”.

Aggiornamento (171)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data.
Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 1) che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”.

Aggiornamento (178)

Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l’art. 7, comma 1) che “Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.

Commento

Inquadramento e ratio

L’art. 614-bis c.p.c. introduce nel processo civile le misure di coercizione indiretta, note con il termine francese astreintes: somme di denaro che l’obbligato deve pagare per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’adempimento di un provvedimento che gli impone obblighi diversi dal pagamento di denaro. Lo strumento non mira a risarcire un danno, ma a esercitare una pressione economica sul debitore perché adempia spontaneamente, ed è particolarmente utile per gli obblighi di fare infungibili e di non fare, che l’esecuzione forzata diretta non riesce a soddisfare.

L’articolo, inserito dall’art. 49 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è stato sostituito dall’art. 13 del d.l. 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e di nuovo dall’art. 3, comma 44, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, per i procedimenti instaurati dopo il 28 febbraio 2023, che ha esteso la misura alla fase esecutiva e ai titoli diversi dalla sentenza di condanna. L’art. 3, comma 7, lett. r), del d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164, ha infine precisato che la misura disposta dal giudice dell’esecuzione perde efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo.

Contenuto della disposizione

  • Misura disposta dal giudice della cognizione: con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme, su richiesta di parte e salvo che ciò sia manifestamente iniquo, il giudice fissa la somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo e ne determina la decorrenza; può stabilire un termine di durata della misura.
  • Misura disposta dal giudice dell’esecuzione: se la misura non è stata chiesta nel giudizio di cognizione o se il titolo esecutivo non è un provvedimento di condanna (ad esempio un verbale di conciliazione), la somma è determinata dal giudice dell’esecuzione su ricorso dell’avente diritto, dopo la notificazione del precetto, applicando in quanto compatibili le forme dell’art. 612 c.p.c.
  • Criteri di quantificazione: valore della controversia, natura della prestazione, vantaggio che l’obbligato trae dall’inadempimento, danno quantificato o prevedibile e ogni altra circostanza utile.
  • Titolo esecutivo: il provvedimento costituisce titolo per il pagamento delle somme maturate per ogni violazione o ritardo.
  • Esclusioni: la misura non si applica alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa dell’art. 409 c.p.c.

Profili applicativi

Domanda e omessa pronuncia. La misura non è disposta d’ufficio: occorre una richiesta di parte, da proporre tempestivamente. Se la domanda è stata ritualmente formulata e il giudice accoglie la condanna a un fare, deve pronunciarsi anche sulla misura coercitiva; in mancanza vi è omessa pronuncia. La condanna a un facere infungibile resta ammissibile, perché, oltre a sollecitare l’adempimento, è funzionale ad altre conseguenze, a partire dal risarcimento.

Esecuzione della misura. Il creditore procede per le somme maturate, autoliquidandole in base all’inadempimento. Nell’opposizione all’esecuzione il debitore può contestare l’inadempimento, la sua durata o dedurre fatti estintivi successivi, ma non rimettere in discussione la misura e il suo importo, che sono stati fissati dal giudice della cognizione e si modificano solo con i mezzi di impugnazione di quel provvedimento.

Sindacato in cassazione. Il provvedimento che concede o nega la misura ha natura processuale: la Corte di cassazione può verificare sia i presupposti (condanna a obblighi non pecuniari, richiesta di parte, assenza di manifesta iniquità) sia il corretto esercizio del potere di quantificazione.

Errori frequenti. Chiedere la misura per obblighi pecuniari o in controversie di lavoro; proporre la domanda tardivamente nel giudizio di merito; contestare la misura con l’opposizione all’esecuzione invece che con l’impugnazione del provvedimento che la dispone.

Orientamenti giurisprudenziali

  • Cassazione civile, sez. III, 26 luglio 2023, n. 22714, resa sul testo anteriore alla riforma del 2022: la misura ha funzione coercitiva e non reintegrativa; individuazione della prestazione e quantificazione della somma spettano al giudice della cognizione, sicché in sede di opposizione all’esecuzione il debitore può contestare l’adempimento o la durata del ritardo, ma non invocare un adempimento parziale per ottenere la riduzione della misura, che modificherebbe il titolo giudiziale.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 23 marzo 2024, n. 7927: il provvedimento con cui il giudice concede o nega la misura ha natura processuale, perché non definisce un rapporto preesistente ma ne crea uno nuovo con finalità esecutiva; la Corte di cassazione ne controlla pienamente sia i presupposti, sia il corretto esercizio del potere di quantificazione, salve le preclusioni maturate.
  • Cassazione civile, sez. III, ord. 6 febbraio 2026, n. 2582: la condanna a un facere infungibile è ammissibile; se la parte ha chiesto in primo grado e in appello la misura coercitiva e il giudice accoglie, anche in parte, la domanda di condanna al fare, deve pronunciarsi sulla correlata richiesta, altrimenti incorre in omessa pronuncia.

Rapporti con altre norme

L’art. 614-bis c.p.c. completa la disciplina dell’esecuzione degli obblighi di fare e di non fare degli artt. 612 e seguenti c.p.c. e si affianca agli strumenti di esecuzione diretta degli artt. 2931 e 2933 c.c. La somma dovuta si aggiunge all’eventuale risarcimento del danno (artt. 1218 e 2043 c.c.) e va distinta dalla clausola penale convenzionale dell’art. 1382 c.c. La misura disposta dal giudice dell’esecuzione si contesta con l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.); l’esecuzione delle somme maturate si contrasta con l’opposizione dell’art. 615 c.p.c. Misure coercitive analoghe sono previste da leggi speciali, come il codice della proprietà industriale e il codice del processo amministrativo (art. 114).