Art. 607 c.p.c. Cose pignorate
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Se le cose da consegnare sono pignorate, la consegna non può avere luogo, e la parte istante deve fare valere le sue ragioni mediante opposizione a norma degli articoli 619 e seguenti.