Art. 606 c.p.c. Modo della consegna
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Decorso il termine indicato nel precetto, l’ufficiale giudiziario, munito del titolo esecutivo e del precetto, si reca sul luogo in cui le cose si trovano e le ricerca a norma dell’articolo 513; quindi ne fa consegna alla parte istante o a persona da lui designata.