Art. 523 c.p.c. Unione di pignoramenti

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. L’ufficiale giudiziario, che trova un pignoramento già iniziato da altro ufficiale giudiziario, continua le operazioni insieme con lui.
Essi redigono unico processo verbale.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.