Art. 522 c.p.c. Compenso del custode
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Il custode non ha diritto a compenso se non l’ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall’ufficiale giudiziario all’atto della nomina.
2. Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell’articolo precedente.