Art. 522 c.p.c. Compenso del custode

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il custode non ha diritto a compenso se non l’ha chiesto e se non gli è stato riconosciuto dall’ufficiale giudiziario all’atto della nomina.

2. Nessun compenso può attribuirsi alle persone indicate nel primo comma dell’articolo precedente.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.