Art. 507 c.p.c. Forma dell’assegnazione
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. L’assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell’esecuzione contenente l’indicazione dell’assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione.