Art. 502 c.p.c. Termine per l’assegnazione o la vendita del pegno
Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443
1. Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l’espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l’assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.
2. In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.