Art. 502 c.p.c. Termine per l’assegnazione o la vendita del pegno

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Salve le disposizioni speciali del codice civile, per l’espropriazione delle cose date in pegno e dei mobili soggetti ad ipoteca si seguono le norme del presente codice, ma l’assegnazione o la vendita può essere chiesta senza che sia stata preceduta da pignoramento.

2. In tal caso il termine per la istanza di assegnazione o di vendita decorre dalla notificazione del precetto.

Testo in vigore dal 10 giugno 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.