Art. 481 c.p.c. Cessazione dell’efficacia del precetto

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

1. Il precetto diventa inefficace, se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l’esecuzione.

2. Se contro il precetto è proposta opposizione, il termine rimane sospeso e riprende a decorrere a norma dell’articolo 627.

Testo in vigore dal 21 aprile 1942

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.