Art. 476 c.p.c.

Codice di procedura civile – R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443

Articolo abrogato dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197.(173)

Articolo abrogato · Testo in vigore dal 28 febbraio 2023

Note di aggiornamento

Aggiornamento (173)

Il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto (con l’art. 35, comma 8) che “Le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 34, lettere b), c), d) ed e), si applicano agli atti di precetto notificati successivamente al 28 febbraio 2023”.

Testo verificato su Normattiva il 10 ottobre 2026.